Riferimenti legislativi

DECRETO 12 dicembre 1997; GU n. 47 del 26-02-1998

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Istituzione dell'area naturale marina protetta denominata "Punta Campanella".

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

D'intesa con il Ministro del tesoro;

Visto il titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recantedisposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministerodell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394,ed in particolare gli articoli 8 e 18;

Visto l'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Vista la proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti formulata nella riunione del 15 dicembre 1992 sulla base della zonazione formulata dall'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare;

Visti i pareri dei comuni di Positano e Massa Lubrense;

Vista la nota prot. ICDM/I/0304 del 13 febbraio 1997, a firma dell'on.le Ministro, con la quale si sollecitano alla regione Campania e ai comuni territorialmente interessati i pareri relativi all'istituzione dell'area naturale marina protetta "Punta Campanella";

Vista la nota n. SCN/ST/97/4465 del 21 marzo 1997, con la quale il Servizio conservazione della natura ha trasmesso la delibera del Comitato per le aree naturali protette di approvazione dell'aggiornamento per l'anno 1996 del programma triennale per le aree naturali protette 1994/1996;

Visto il parere espresso dalla regione Campania con la nota n. 10005P in data 16 aprile 1997;

Vista la nota d'intesa del Ministro del tesoro n. 177851 del 1 settembre 1997;

Ravvisata la necessita' di provvedere all'istituzione della citata area naturale marina protetta denominata "Punta Campanella";

Decreta:

Art. 1.

E' istituita, d'intesa con il Ministro del tesoro, ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata e integrata dalla legge 6 dicembre 1991 n. 394, l'area naturale marina protetta denominata "Punta Campanella".

Art. 2.

Con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, l'area naturale marina protetta "Punta Campanella" e' delimitata dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo: Latitudine Longitudine

- -

   

A) 40° 38'.41 N

14° 21'.14 E

B) 40° 37'.27 N

14° 19'.44 E

C) 40° 36'.53 N

14° 19'.42 E

D) 40° 35'.42 N

14° 18'.87 E

E) 40° 33'.99 N

14° 19'.48 E

F) 40° 34'.28 N

14° 19'.93 E

G) 40° 34'.04 N

14° 20'.40 E

H) 40° 34'.29 N

14° 20'.92 E

I) 40° 34'.59 N

14° 21'.06 E

L) 40° 35'.46 N

14° 23'.51 E

W) 40° 35'.01 N

14° 23'.51 E

V) 40° 34'.88 N

14° 23'.91 E

T) 40° 34'.88 N

14° 25'.38 E

S) 40° 34'.66 N

14° 25'.88 E

K) 40° 34'.82 N

14° 26'.47 E

Z) 40° 35'.12 N

14° 26'.47 E

Y) 40° 35'.25 N

14° 25'.98 E

N) 40° 35'.25 N

14° 24'.00 E

O) 40° 35'.63 N

14° 24'.00 E

P) 40° 36'.11 N

14° 25'.32 E

 

 

Art. 3.

Nell'ambito delle finalita' di cui all'art. 27, terzo comma, dellalegge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'art. 18, secondo comma, dellalegge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area naturale marina protetta "PuntaCampanella", in particolare, persegue:a) la protezione ambientale dell'area marina interessata;

b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e

geomorfologiche della zona;

c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e

della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area naturale

marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e

geomorfologiche della zona;

d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il

miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della

biologia marina;

e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica

nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela

ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica

dell'area;

f) la promozione di uno sviluppo socioeconomico compatibile con la

rilevanza naturalisticopaesaggistica dell'area, anche privilegiando

attivita' tradizionali locali gia' presenti; nell'ambito dell'azione

di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalita',

per le attivita' relative alla canalizzazione dei flussi turistici e

di visite guidate, la determinazione della disciplina relativa dovra'

prevedere specifiche facilitazioni per i mezzi di trasporto

collettivi gestiti preferibilmente da cittadini residenti nei comuni

territorialmente interessati.

 

Art. 4.

All'interno dell'area naturale marina protetta "Punta Campanella", come individuata e delimitata al precedente art. 2, sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente previsto al comma 2 del presente articolo circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone, le attivita' che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalita' istitutive dell'area naturale marina protetta medesima, ai sensi dell'art. 19, terzo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

All'interno dell'area naturale marina protetta sono, altresi',

individuate le zone appresso elencate, con i relativi regimi di

tutela:

Zona A di riserva integrale, che comprende:

All'interno dell'area naturale marina protetta "Punta Campanella", come individuata e delimitata al precedente art. 2, sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente previsto al comma 2 del presente articolo circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone, le attivita' che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalita' istitutive dell'area naturale marina protetta medesima, ai sensi dell'art. 19, terzo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

All'interno dell'area naturale marina protetta sono, altresi', individuate le zone appresso elencate, con i relativi regimi di tutela:

Zona A di riserva integrale, che comprende:

le aree circostanti lo scoglio di Vetara e la secca a ponente delle

isole Li Galli, delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

Latitudine Longitudine

- -

M) 40° 35'.25 N

14° 23'.51 E

W) 40° 35'.01 N

14° 23'.51 E

V) 40° 34'.88 N

14° 23'.91 E

U) 40° 34'.88 N

14° 25'.01 E

X) 40° 35'.25 N

14° 25'.27 E

l'area circostante lo scoglio Vervece, delimitata dalla

congiungente i punti sottoindicati:

Latitudine Longitudine

- -

BA) 40° 37'.42 N

14° 19'.66 E

B) 40° 37'.27 N

14° 19'.44 E

BC) 40° 37'.08 N

14° 19'.42 E

BB) 40° 37'.08 N

14° 19'.66 E

In tale zona sono vietati:

a) la navigazione, l'accesso e la sosta di navi e natanti di

qualsiasi genere e tipo, ad eccezione di quelli debitamente

autorizzati dall'ente gestore per motivi di servizio o di studio;

b) la balneazione;

c) la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo

esercitata;

d) l'immersione con o senza apparecchi respiratori, fatte salve le

immersioni autorizzate dall'ente gestore per finalita' di ricerca

scientifica.

Per quanto attiene lo scoglio Vervece, il divieto di cui alla

lettera a) e' sospeso la prima domenica di settembre di ogni anno,

per festivita' locale.

Zona B di riserva generale, che comprende:

l'area compresa tra Capo Corbo sul lato ovest e Punta a ponente di

Cala Cerva sul lato sudest, delimitata dalla congiungente i punti

sottoindicati:

Latitudine Longitudine

- -

C) 40° 36'.53 N

14° 19'.42 E

D) 40° 35'.42 N

14° 18'.87 E

E) 40° 33'.99 N

14° 19'.48 E

F) 40° 34'.28 N

14° 19'.93 E

G) 40° 34'.04 N

14° 20'.40 E

H) 40° 34'.29 N

14° 20'.92 E

I) 40° 34'.59 N

14° 21'.06 E

L) 40° 35'.46 N

14° 23'.51 E

M) 40° 35'.25 N

14° 23'.51 E

N) 40° 35'.25 N

14° 24'.00 E

O) 40° 35'.63 N

14° 24'.00 E

P) 40° 36'.11 N

14° 25'.32 E

In tale area sono previsti sei corridoi di accesso, delimitati

dalla congiungente i seguenti punti:

Latitudine Longitudine

- -

Corridoio 1:

DA) 40° 35'.42 N

14° 18'.87 E

DB) 40° 35'.27 N

14° 18'.94 E

Corridoio 2:

FA) 40° 34'.28 N

14° 19'.93 E

FB) 40° 34'.15 N

14° 20'.18 E

Corridoio 3:

IA) 40° 34'.28 N

14° 21'.55 E

IB) 40° 34'.82 N

14° 21'.71 E

Corridoio 4:

IC) 40° 34'.93 N

14° 22'.05 E

ID) 40° 34'.98 N

14° 22'.14 E

Corridoio 5:

IE) 40° 35'.30 N

14° 23'.01 E

IF) 40° 35'.32 N

14° 23'.11 E

Corridoio 6:

L) 40° 35'.46 N

14° 23'.51 E

M) 40° 35'.25 N

14° 23'.51 E

NA) 40° 35'.43 N

14° 24'.00 E

O) 40° 35'.63 N

14° 24'.00 E

l'area circostante le isole Li Galli, delimitata dalla congiungente

i punti sottoindicati:

Latitudine Longitudine

- -

X) 40° 35'.25 N

14° 25'.27 E

Y) 40° 35'.25 N

14° 25'.98 E

Z) 40° 35'.12 N

14° 26'.47 E

K) 40° 34'.82 N

14° 26'.47 E

S) 40° 34'.66 N

14° 25'.88 E

T) 40° 34'.88 N

14° 25'.38 E

U) 40° 34'.88 N

14° 21'.01 E

In tale area e' previsto un corridoio di accesso, delimitato dalla

congiungente i seguenti punti:

Latitudine Longitudine

- -

Corridoio:

XA) 40° 35'.25 N

14° 25'.35 E

XB) 40° 35'.25 N

14° 25'.61 E

TB) 40° 34'.88 N

14° 25'.38 E

TA) 40° 34'.88 N

14° 25'.11 E

In tale zona sono vietati:

a) la navigazione a motore di natanti non autorizzati dall'ente

gestore dell'area naturale marina protetta;

b) l'ancoraggio libero;

c) le immersioni con apparecchi autorespiratori se non previa

autorizzazione dell'ente gestore dell'area naturale marina protetta;

d) la pesca subacquea;

e) qualsiasi altra forma di pesca sportiva o professionale che non

sia previamente autorizzata dall'ente gestore dell'area naturale

marina protetta.

Sono, invece, consentiti:

a) l'accesso regolamentato da apposita autorizzazione dell'ente

gestore dell'area naturale marina protetta per barche dotate di

motore per le visite guidate, anche subacquee;

b) l'accesso libero a barche a motore nei corridoi appositamente

predisposti dall'ente gestore;

c) la balneazione;

d) la fotografia subacquea in apnea;

e) le immersioni subacquee guidate, compatibili con la tutela dei

fondali;

f) la pesca professionale con nasse, palangresi e reti da posta,

autorizzata dall'ente gestore;

g) la pesca sportiva con lenze e canne da fermo, autorizzata

dall'ente gestore.

Zona C di riserva parziale, che comprende:

l'area compresa tra Capo Sorrento e Capo Corbo (scoglio del Vervece

escluso), delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

Latitudine Longitudine

- -

A) 40° 38'.41 N

14° 21'.14 E

BA) 40° 37'.42 N

14° 19'.66 E

BB) 40° 37'.08 N

14° 19'.66 E

BC) 40° 37'.08 N

14° 19'.42 E

C) 40° 36'.53 N

14° 19'.42 E

l'area compresa tra la Punta a ponente di Cala Cerva e Punta

Germano, delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

Latitudine Longitudine

- -

P) 40° 36'.11 N

14° 25'.32 E

Q) 40° 36'.92 N

14° 26'.98 E

R) 40° 36'.96 N

14° 28'.00 E

In tale zona sono vietati:

a) l'ancoraggio libero;

b) qualsiasi forma di pesca sportiva ad esclusione di quella con

lenze e canne da fermo;

c) la pesca professionale che non sia stata previamente autorizzata

dall'ente gestore.

Sono, invece, consentiti:

a) l'accesso libero per barche a motore a bassa velocita', solo per

raggiungere le zone di ormeggio opportunamente predisposte dall'ente

gestore dell'area naturale marina protetta;

b) la balneazione;

c) le immersioni subacquee, compatibili con la tutela dei fondali;

d) la pesca professionale con attrezzi selettivi che non

interessino i fondali, autorizzata dall'ente gestore;

e) la pesca sportiva con lenze e canne da fermo.

Art. 5.

La gestione dell'area naturale marina protetta "Punta Campanella" sara' affidata, ove possibile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 28, secondo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dell'art. 19, primo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonche' dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ad enti locali territoriali singoli o in associazione tra loro con il contributo di istituti di ricerca e associazioni ambientaliste riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

All'onere derivante dalle prime spese relative all'istituzionedell'area naturale marina protetta "Punta Campanella" si fa fronte,per l'installazione dei segnalamenti e quant'altro necessiti a dareprecisa conoscenza della delimitazione dell'area naturale marinaprotetta e della sua ripartizione, con L. 200.000.000 a gravare sulcapitolo 4637 dello stato di previsione della spesa del Ministerodell'ambiente, nonche' con la somma iniziale di L. 100.000.000 per lespese di primo avviamento, ivi comprese quelle relative alla stampa ediffusione di opuscoli illustrativi e divulgativi, a gravare sulcapitolo 1558 dello stato di previsione della spesa del Ministerodell'ambiente, entrambe per l'esercizio finanziario 1997.Successivamente si provvedera' ad assegnare, per ciascun eserciziofmanziario 1998, 1999 e 2000, tenendo presenti gli attualistanziamenti di bilancio sul medesimo capitolo 4637, la somma noninferiore a L. 500.000.000 per le attivita' finalizzate alla gestioneordinaria delle aree naturali marine protette.Art. 7.

Il regolamento di esecuzione del presente decreto e diorganizzazione dell'area naturale marina protetta sara' approvato aisensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, comemodificato dall'art. 19, quinto comma, della legge 6 dicembre 1991,n. 394, nei termini consentiti dall'eventuale Convenzione diaffidamento dell'area protetta medesima all'ente delegato e comunquenon oltre 180 (centottanta) giorni dall'approvazione di tale.

Convenzione.

Nel suddetto regolamento dovra' essere prevista l'istituzione daparte del Ministro dell'ambiente di un Comitato tecnicoscientificocon compiti di ausilio all'ente gestore e alla commissione diriserva. Nelle more dell'affidamento in gestione dell'area naturalemarina protetta, i divieti di cui alle zone "B" e "C" di riservagenerale e parziale potranno essere graduati nella loro applicazione,secondo le direttive impartite al riguardo dall'Ispettorato centraleper la difesa del mare, per un periodo massimo non superiore ad un anno.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene allaperimetrazione e alle finalita' indicate, potranno essere oggetto diriconsiderazione, sentita la Consulta per la difesa del mare dagliinquinamenti per ragioni scientifiche e di ottimizzazione dellagestione sotto il profilo socioeconomico volto al perseguimento dellosviluppo sostenibile delle aree interessate.

Roma, 12 dicembre 1997

Il Ministro: Ronchi

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1998

Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 4

ALLEGATO NON DISPONIBILE