Riferimenti legislativi

GU n. 45 del 24-02-1998

MINISTERO DELL'AMBIENTE
DECRETO 12 dicembre 1997
Istituzione dell'area naturale marina protetta denominata "Porto Cesareo".

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
D'intesa con il Ministro del tesoro;

Visto il titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante
disposizioni per la difesa del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero
dell'ambiente;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394,
e in particolare gli articoli 8 e 18;
Visto l'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con
il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile
in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al
Ministero dell'ambiente;
Vista la proposta della Consulta per la difesa del mare dagli
inquinamenti formulata nella riunione del 10 maggio 1989;
Visto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al
mare, formulato con la nota prot. n. 14261 del 5 giugno 1989;
Vista la nota prot. ICDM/I/0306 del 13 febbraio 1997, a firma del
Ministro, con la quale si sollecitano alla regione Puglia e agli enti
locali territorialmente competenti i pareri relativi all'istituzione
dell'area naturale marina protetta di "Porto Cesareo";
Vista la nota n. SCN/ST/97/4465 del 21 marzo 1997, con la quale il
Servizio conservazione della natura ha trasmesso la delibera del
comitato per le aree naturali protette di approvazione
dell'aggiornamento per l'anno 1996 del programma triennale per le
aree naturali protette 1994/1996;
Vista la nota d'intesa del Ministro del tesoro n. 177851 del 1
settembre 1997;
Considerati gli esiti del sopralluogo effettuato in data 2 dicembre
1997 da rappresentanti del Ministero dell'ambiente, della Consulta
del mare e dell'I.C.R.A.M.;
Ravvisata la necessita' di provvedere all'istituzione della citata
area naturale marina protetta aggiornandone la perimetrazione e
delimitazione, gia' pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 13
settembre 1997, n. 214, alla luce delle risultanze del predetto
sopralluogo;
Decreta:
Art. 1.
E' istituita, d'intesa con il Ministro del tesoro, ai sensi della
legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata e integrata dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area naturale marina protetta
denominata "Porto Cesareo".

Art. 2.
Con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto, del
quale costituisce parte integrante, l'area naturale marina protetta
"Porto Cesareo" e' delimitata dalla congiungente i seguenti punti,
comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al
demanio marittimo:
          Latitudine             Longitudine
              -                     -
A     40 gradi 17'.41 N     17 gradi 45'.91 E
B     40 gradi 14'.32 N     17 gradi 43'.40 E
C     40 gradi 11'.44 N     17 gradi 45'.91 E
D     40 gradi 09'.94 N     17 gradi 50'.12 E
E     40 gradi 13'.16 N     17 gradi 55'.57 E
R     40 gradi 15'.39 N     17 gradi 54'.29 E
Q     40 gradi 14'.90 N     17 gradi 53'.73 E
P     40 gradi 14'.66 N     17 gradi 53'.44 E
S     40 gradi 15'.05 N     17 gradi 52'.72 E
T     40 gradi 15'.82 N     17 gradi 53'.16 E

Art. 3.
Nell'ambito delle finalita' di cui all'art. 27, terzo comma, della
legge 31 dicembre 1982, n. 979 e all'art. 18, comma 2, della legge 6
dicembre 1991, n. 394, l'area naturale marina protetta "Porto
Cesareo", in particolare, persegue:
a) la protezione ambientale dell'area marina interessata;
b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e
geomorfologiche della zona e il ripopolamento ittico;
c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e
della biologia degli ambienti marini e costieri della riserva e delle
peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona;
d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il
miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della
biologia marina;
e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica
nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela
ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica
dell'area;
f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con
la rilevanza naturalisticopaesaggistica dell'area, anche
privilegiando attivita' tradizionali locali gia' presenti;
nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile
con le predette finalita', per le attivita' relative alla
canalizzazione dei flussi turistici e di visite guidate, la
determinazione della disciplina relativa dovra' prevedere specifiche
facilitazioni per i mezzi di trasporto collettivi gestiti
preferibilmente da cittadini residenti nei comuni di Porto Cesareo e
Nardo'.

 

                                   Art. 4.
      All'interno dell'area naturale marina protetta "Porto Cesareo", per
    come individuata  e delimitata  al precedente  art. 2,  sono vietate,
    fatto salvo  quanto esplicitamente previsto  al comma 2  del presente
    articolo circa i regimi di  tutela all'interno delle diverse zone, le
    attivita' che  possono compromettere la tutela  delle caratteristiche
    dell'ambiente  oggetto della  protezione  e  le finalita'  istitutive
    dell'area naturale  marina protetta medesima, ai  sensi dell'art. 19,
    comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
      All'interno dell'area naturale marina  protetta sono individuate le
    zone sottoelencate, con i relativi regimi di tutela:
     Zona A (riserva integrale) che comprende:
      il tratto  di mare  da Torre S.  Isidoro alla  Punta corrispondente
    alla localita' Casa Giorgella, per una profondita' di circa metri 500
    dalla   costa;  tratto   delimitato   dalla   congiungente  i   punti
    sottoindicati:
                     Latitudine                       Longitudine
                         -                                 -
      F            40 gradi 13'.00 N               17 gradi 55'.38 E
      G            40 gradi 13'.00 N               17 gradi 54'.89 E
      H            40 gradi 11'.48 N               17 gradi 54'.89 E
      I            40 gradi 11'.48 N               17 gradi 55'.19 E
      il  tratto di  mare antistante  la  Penisola della  Strega per  una
    distanza di circa  metri 500 dalla costa, con  delimitazione data dai
    seguenti punti:
                     Latitudine                       Longitudine
                         -                                 -
      N            40 gradi 14'.18 N               17 gradi 54'.45 E
      O            40 gradi 14'.15 N               17 gradi 54'.22 E
      P            40 gradi 14'.66 N               17 gradi 53'.44 E
      Q            40 gradi 14'.90 N               17 gradi 53'.73 E
      In tale zona sono vietati:
      l'asportazione anche parziale ed il danneggiamento delle formazioni
    geologiche e minerali;
      la  navigazione,  l'accesso  e  la  sosta con  navi  e  natanti  di
    qualsiasi  genere e  tipo, escluse  le imbarcazioni  di servizio  con
    compiti di sorveglianza  e soccorso e quelle  d'appoggio ai programmi
    di ricerca scientifica nei  modi esplicitamente autorizzati dall'ente
    di gestione della riserva;
      la  pesca  sia  professionale  che  sportiva  con  qualunque  mezzo
    esercitata;
      la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere,
    qualunque attivita' che possa  costituire pericolo e turbamento delle
    specie  animali  e  vegetali,  ivi compresa  l'immissione  di  specie
    estranee;
      l'alterazione   con   qualunque   mezzo,   diretta   o   indiretta,
    dell'ambiente   geofisico   e   delle   caratteristiche   biochimiche
    dell'acqua, nonche'  la discarica di  rifiuti solidi e liquidi  e, in
    genere,  l'immissione di  qualsiasi  sostanza  che possa  modificare,
    anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;
      l'introduzione di armi, esplosivi  e di qualsiasi mezzo distruttivo
    o di cattura nonche' sostanze tossiche o inquinanti;
      le  attivita'  che possono  comunque  arrecare  danno, intralcio  o
    turbativa alla  realizzazione dei  programmi di  studio e  di ricerca
    scientifica da attuarsi nell'area.
      La navigazione nella fascia di  mare prospiciente la suddetta area,
    per  una  larghezza  di  circa  1.000 metri  a  partire  dal  confine
    dell'area protetta, dovra' essere effettuata ad una velocita' massima
    di dieci nodi.
      Zona B  (riserva generale):  comprende le  due aree  delimitate dai
    seguenti punti:
                     Latitudine                       Longitudine
                         -                                 -
      B            40 gradi 14'.32 N               17 gradi 43'.40 E
      C            40 gradi 11'.44 N               17 gradi 45'.91 E
      K            40 gradi 16'.10 N               17 gradi 45'.91 E
      J            40 gradi 16'.10 N               17 gradi 44'.82 E
      G            40 gradi 13'.00 N               17 gradi 54'.89 E
      H            40 gradi 11'.48 N               17 gradi 54'.89 E
      L            40 gradi 11'.48 N               17 gradi 51'.81 E
      M            40 gradi 13'.00 N               17 gradi 51'.81 E
      In tale zona sono consentiti:
      l'accesso  e  la navigazione  purche'  effettuati  a velocita'  non
    superiore ai 10 nodi;
      la  navigazione  alle  imbarcazioni  di  servizio  con  compiti  di
    sorveglianza e soccorso, a quelle  d'appoggio ai programmi di ricerca
    scientifica,   nonche'  a   quelle   per  la   fruizione,  nei   modi
    esplicitamente autorizzati dall'ente gestore della riserva;
      l'accesso a  motore alle  imbarcazioni per l'esercizio  della pesca
    professionale  ai   pescatori  espressamente   autorizzati  dall'ente
    gestore dell'area  marina protetta con i  mezzi selettivi autorizzati
    dal medesimo ente;
       la balneazione;
      le  attivita'  subacquee compatibili  con  la  tutela delle  specie
    viventi e la conservazione  dei fondali (fotografia, riprese, turismo
    subacqueo, ecc.);
      il  prelievo  di  organismi  e   minerali  per  motivi  di  studio,
    esplicitamente autorizzato dall'ente gestore;
      l'attivita' di  pesca sportiva  con canna e  senza mulinello  o con
    lenza da fermo.
      In quest'area sono vietati:
       l'ancoraggio;
       la pesca subacquea;
      la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere,
    qualunque attivita' che possa  costituire pericolo o turbamento delle
    specie  animali  e  vegetali,  ivi compresa  l'immissione  di  specie
    estranee;
      l'alterazione   con   qualunque   mezzo,   diretta   o   indiretta,
    dell'ambiente   geofisico   e   delle   caratteristiche   biochimiche
    dell'acqua, nonche'  la discarica di  rifiuti solidi e liquidi  e, in
    genere,  l'immissione di  qualsiasi  sostanza  che possa  modificare,
    anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;
      l'introduzione di armi, esplosivi  e di qualsiasi mezzo distruttivo
    o di cattura nonche' di sostanze tossiche o inquinanti;
      le  attivita'  che possano  comunque  arrecare  danno, intralcio  o
    turbativa alla  realizzazione dei  programmi di  studio e  di ricerca
    scientifica da attuarsi nell'area.
      Zona C (riserva parziale): e'  costituita dalla restante area della
    riserva cosi' come delimitata all'art. 2.
      In tale zona sono consentiti:
      l'accesso  e  transito ad  imbarcazioni  dotate  o meno  di  motore
    purche'  osservino  una velocita'  non  superiore  a dieci  nodi  per
    raggiungere le zone di ormeggio regolamentato;
      l'accesso alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza
    e soccorso ed a quelle d'appoggio ai programmi di ricerca scientifica
    e di fruizione nei  modi esplicitamente autorizzati dall'ente gestore
    della riserva;
      l'esercizio  della  pesca  professionale   con  i  mezzi  selettivi
    autorizzati dall'ente gestore dell'area marina protetta;
      l'ormeggio alle  strutture galleggianti ed  a quelle fisse  a terra
    appositamente   predisposte   dell'ente  gestore,   con   particolare
    riferimento  all'area compresa  tra  la Penisola  della  Strega e  la
    terraferma;
       la balneazione;
      le  attivita'  subacquee compatibili  con  la  tutela delle  specie
    viventi e la conservazione  dei fondali (fotografia, riprese, turismo
    subacqueo, ecc.);
      il  prelievo  di  organismi  e   minerali  per  motivi  di  studio,
    esplicitamente autorizzato dall'ente gestore;
      la pesca sportiva con sole lenze  e canne da fermo anche effettuata
    da riva.
      In quest'area sono vietati:
       l'ancoraggio;
       l'ormeggio non regolamentato;
       la pesca subacquea;
      la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere,
    qualunque attivita' che possa  costituire pericolo o turbamento delle
    specie  animali  e  vegetali,  ivi compresa  l'immissione  di  specie
    estranee;
      l'alterazione   con   qualunque   mezzo,   diretta   o   indiretta,
    dell'ambiente   geofisico   e   delle   caratteristiche   biochimiche
    dell'acqua, nonche'  la discarica di  rifiuti solidi e liquidi  e, in
    genere,  l'immissione di  qualsiasi  sostanza  che possa  modificare,
    anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;
      l'introduzione di armi, esplosivi  e di qualsiasi mezzo distruttivo
    o di cattura nonche' di sostanze tossiche o inquinanti;
      le  attivita'  che possano  comunque  arrecare  danno, intralcio  o
    turbativa alla  realizzazione dei  programmi di  studio e  di ricerca
    scientifica da attuarsi nell'area.
Art. 5.
      La  gestione dell'area  naturale  marina  protetta "Porto  Cesareo"
    sara'  affidata,  ove  possibile,  ai sensi  del  combinato  disposto
    dell'art. 28, secondo  comma, della legge 31 dicembre 1982,  n. 979 e
    dell'art. 19, comma  1, della legge 6 dicembre 1991,  n. 394, nonche'
    dell'art.  25 della  legge  8 giugno  1990, n.  142,  ad enti  locali
    territoriali, singoli o  in associazione tra loro,  con il contributo
    di istituti di ricerca  e associazioni ambientaliste riconosciuti, ai
    sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Art. 6.
      All'onere  derivante  dalle  prime spese  relative  all'istituzione
    dell'area naturale marina protetta "Porto  Cesareo" si fa fronte, per
    l'installazione  dei  segnalamenti  e quant'altro  necessiti  a  dare
    precisa  conoscenza  della  delimitazione dell'area  naturale  marina
    protetta e  della sua ripartizione,  con L. 40.000.000 a  gravare sul
    capitolo 4637  dello stato  di previsione  della spesa  del Ministero
    dell'ambiente, nonche' con la somma di L. 350.000.000 per le spese di
    primo  avviamento,  ivi  comprese   quelle  relative  alla  stampa  e
    diffusione  di opuscoli  illustrativi  e divulgativi,  a gravare  sul
    capitolo 1558  dello stato  di previsione  della spesa  del Ministero
    dell'ambiente, entrambe per l'esercizio finanziario 1997.
      Successivamente si provvedera' ad  assegnare, per ciascun esercizio
    finanziario   1998,  1999,   2000,  tenendo   presenti  gli   attuali
    stanziamenti di  bilancio sul  medesimo capitolo  4637, la  somma non
    inferiore a L. 500.000.000 per le attivita' finalizzate alla gestione
    ordinaria dell'area naturale marina protetta.

Art. 7.
Il regolamento di esecuzione del presente decreto e di
organizzazione dell'area naturale marina protetta sara' approvato ai
sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come
modificato dall'art. 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n.
394, nei termini consentiti dall'eventuale convenzione di affidamento
dell'area protetta medesima all'ente delegato e comunque non oltre
180 giorni dall'approvazione di tale convenzione.
Nel suddetto regolamento dovra' essere prevista l'istituzione da
parte del Ministro dell'ambiente di un comitato tecnico -scientifico
con compiti di ausilio all'ente gestore e alla commissione di
riserva. Nelle more dell'affidamento in gestione dell'area naturale
marina protetta, i divieti di cui alle zone "B" e "C" potranno essere
graduati nella loro applicazione, secondo le direttive impartite al
riguardo dall'Ispettorato centrale per la difesa del mare, per un
periodo massimo non superiore ad un anno.

Art. 8.
Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla
perimetrazione e alle finalita' indicate, potranno essere oggetto di
riconsiderazione, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli
inquinamenti, per ragioni scientifiche di ottimizzazione della
gestione sotto il profilo socio-economico volto al perseguimento
dello sviluppo sostenibile delle aree interessate.
Roma, 12 dicembre 1997
Il Ministro: Ronchi
Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 3

ALLEGATO NON DISPONIBILE