Riferimenti legislativi

Gazzetta Ufficiale della R.I. Serie Generale n°86 del12.4.1990

MINISTERO DELL'AMBIENTE
Decreto 7 Dicembre 1989

Istituzione della riserva naturale marina <<Isole Ciclopi>>.

Il Ministro dell'ambiente
di concerto con
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 26,27,28,30,31,32 della legge 31 dicembre1982, n. 979, recante disposizione per la difesa del mare, come modificata ed integrata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, Istitutiva del Ministero dell'Ambiente;
Vista la proposta della consulta per la difesa del mare degli inquinamenti formulata nella seduta del 1°giugno 1988;
Visto il parere della regione siciliana;
Visto il parere del Comune di Aci Castello;
Visto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;
Ravvisata l'opportunità di provvedere all'istituzione della riserva naturale marina <<Isole Ciclopi>>;

Decreta:

Art. 1

E' istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n.979, come modificata ed integrata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, la riserva naturale marina denominata <<Isole Ciclopi>>.

Art. 2

La riserva naturale marina di cui al precedente art. 1 interessa l'area marina costiera antistante il territorio del comune di Aci Castello, nella zona da Capo Molini sino alla Punta Aguzza, per tutto il tratto di mare ricompreso in via di massima fino all'isobata dei 100 metri e secondo quanto puntualmente indicato nella cartografia allegata nel presente decreto con il n. 1.

Art. 3

Nell'ambito delle finalità di cui all'art.27, terzo comma, lettere b)e c), della legge 31 dicembre 1982, n. 979, la riserva naturale marina <<isole Ciclopi>>, in particolare persegue:
a) il risanamento e la protezione ambientale dell'area marina interessata;
b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche ed il ripopolamento ittico della zona;
c) la diffusione della conoscenza della ecologia e della biologia degli ambienti marini e delle peculiari caratteristiche geologiche e geomorfologiche della zona;
d) l'effettuazione dei programmi di carattere divulgativo-educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo della biologia e della ecologia marina;
e) l'effettuazione di programmi di ricerca scientifica nei settori della biologia marina, della tutela e del risanamento ambientale, tramite anche il monitoraggio delle condizioni ambientali della zona;
f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti. Nell'ambito dell'azione di promozione di sviluppo compatibile con le predette finalità, per le attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici e di visite guidate, la determinazione della disciplina relativa dovrà prevedere specifiche facilitazioni per i mezzi di trasporto collettivo gestiti direttamente da cittadini residenti nel Comune di Aci Castello.

Art. 4.

Con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto sotto il n. 1, l'area della riserva marina <<Isole Ciclopi>> è delimitata, nel tratto di mare antistante il territorio del comune Aci Castello, dalla congiungente i seguenti punti:
A) Latitudine 37° 34' 22'' Nord; longitudine 015° 10' 34'' Est;
B) Latitudine 37° 33' 57'' Nord; longitudine 015° 11' 06'' Est;
C) Latitudine 37° 32' 45'' Nord; longitudine 015° 10' 17" Est;
D) Latitudine 37° 32' 16" Nord; longitudine 015° 09' 03" Est;
E) Latitudine 37° 32' 32'' Nord; longitudine 015° 08' 41" Est.

All'interno di detta area sono individuate le zone appresso elencate con i relativi regimi di tutela:
Zona A di riserva integrale:
comprende il tratto di mare circostante le Isole Ciclopi e delimitato dalla congiungente i punti appresso elencati ed indicati nella cartografia allegata sotto il n. 1 al presente decreto:
F) Latitudine 37°33' 42'' Nord; longitudine 015°10' 03'' Est;
G) Latitudine 37°33' 42'' Nord; longitudine 015°10' 28" Est;
H) Latitudine 37°33' 14" Nord; longitudine 015°10' 06" Est;
I) Latitudine 37 °33' 21" Nord; longitudine 015 °09' 56" Est.

In tale zona sono vietati:
a) l'asportazione anche parziale ed il danneggiamento delle formazioni geologiche e minerali nonchè della flora subaerea costiera;
b) la balneazione, nonchè la navigazione, l'accesso e la sosta, con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo ad eccezione di quelli autorizzati dell'ente gestore per finalità scientifiche e di visita guidata regolamentata;
c) la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata;
d) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo e turbamento delle specie animali o vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;
e) l'alterazione, con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e biologiche delle acque, nonchè la discarica di rifiuti solidi o liquidi e in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;
f)l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonchè di sostanze tossiche o inquinanti;
g) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa ai programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area;
h) l'immersione con o senza apparecchio di respirazione ad eccezione di quelle autorizzate dall'ente gestore per le finalità di cui alla precedente lettera b).

Tutta la zona A è delimitata da apposite boe a mare.

Zona B di riserva generale:
comprende l'area di mare circostante la zona A di riserva integrale descritta al precedente comma, e delimitata dalla congiungente i punti appresso elencati indicati nella cartografia allegata sotto il n. 1 al presente decreto:
L) Latitudine 37° 33' 56" Nord; longitudine 015° 09' 59" Est;
M) Latitudine 37° 33' 56" Nord; longitudine 015° 11' 00" Est;
N) Latitudine 37° 32' 48" Nord; longitudine 015° 10' 12" Est;
O) Latitudine 37° 33' 12" Nord; longitudine 015° 09' 34" Est;
P) Latitudine 37° 33' 31" Nord; longitudine 015° 09' 42" Est.

In tale zona sono vietate:
a) qualsiasi tipo di pesca professionale che non sia stata previamente autorizzata dall'ente gestore;
b) la pesca subacquea.

Sono consentite la balneazione, la navigazione, la pesca sportiva solo con lenza a mano, l'immersione subacquea.

Zona C di riserva parziale:
comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro della riserva, così come delimitato al primo comma del presente articolo.
In tale zona è vietata qualsiasi forma di pesca professionale che non sia stata previamente autorizzata dall'Ente gestore della riserva.
E' ammessa qualsiasi forma di pesca sportiva, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione, salvo la facoltà dell'ente di gestione della riserva di provvedere, in luoghi e per periodi determinati, limiti più restrittivi volti alla conservazione dell' ambiente naturale marino, nonchè alla tutela ed all'incremento delle risorse biologiche.
Il regolamento di cui al successivo art. 8 prevederà le condizioni di limiti di eventuali deroghe ai divieti di cui al presente articolo, strettamente compatibili con il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3.
Sono fatti salvi gli eventuali ulteriori vincoli risultanti dal piano generale di cui all'art. 1 della legge n 979 del 1982.

Art. 5

La gestione della riserva marina <<Isole Ciclopi>> è affidata in via provvisoria alla capitaneria di porto di Catania in attesa che sia delegata con apposita convenzione da stipularsi ai sensi dell'art.28 della legge 31 dicembre 1982, n.979,come modificata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 6.

All'onere finanziario derivante dalla gestione della riserva marina<<isole Ciclopi>> si provvede mediante:
il contributo ordinario dello Stato da disporsi con Decreto del Ministro della marina mercantile a carico del cap. 2556 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile;
gli eventuali contributi di enti o di privati;
i proventi derivanti dalla gestione dei servizi connessi alla fruizione della riserva stessa.
Nella prima applicazione del presente decreto è disposta l'erogazione di un contributo straordinario di centocinquantamilioni di lire per le spese di primo avviamento e di vigilanza nonchè per la installazione delle boe che delimitano i confini della zona A della riserva.
La relativa spesa graverà a carico del cap.2556 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1989.

Art. 7.

La vigilanza sulla riserva, il perseguimento delle eventuali violazioni alle norme del presente decreto, nonchè la irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 30 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono affidati alla capitaneria di porto di Catania.

Art. 8

Il regolamento di esecuzione del presente decreto e di organizzazione della riserva sarà approvato ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n.979,come modificata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, entro sessanta giorni dall'affidamento della riserva all'ente delegato, e comunque non oltre centottanta giorni dall'affidamento della gestione provvisoria alla capitaneria di porto di Catania.
Nel regolamento di organizzazione, qualunque sia la forma di gestione prescelta, dovrà essere prevista l'istituzione di:
un comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio all'ente gestore ed alla commissione di riserva;
un collegio dei revisori; con funzioni di vigilanza contabile ed amministrativa.
In entrambi i due i succitati organismi dovrà essere assicurata adeguata rappresentanza ai Ministeri dell'ambiente e della marina mercantile nonchè alla regione siciliana.
Il regolamento di gestione della riserva dovrà inoltre prevedere la promozione di approfondimenti, studi e ricerche specifiche al fine di realizzare un coordinamento con quanto previsto dalle leggi regionali n.98 del 6 maggio 1981 e n.14 del 9 agosto 1988 della regione siciliana.
Il presente decreto sarà trasmesso dalla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1989

Il Ministro dell'ambiente

RUFFOLO

Il Ministro della marina mercantile

VIZZINI

 

Registrato alla Corte dei Conti il 7 marzo 1990

Registro n°1 Ambiente, foglio n°214

 

Gazzetta Ufficiale della R.I. Serie Generale n°263/1996

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 17 maggio 1996.

Modificazione al decreto interministeriale 7 dicembre 1989, istitutivo della riserva marina <<Isole Ciclopi>>.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare,
Vista la legge 8 luglio 1986, n.349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;§
Visto il decreto interministeriale 28 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 1994, attuativo della legge n.537 del 24 dicembre 1993 con il quale l'Ispettorato centrale per la difesa del mare è transitato al Ministero dell'ambiente;
Visto il decreto interministeriale 7 dicembre 1989 istitutivo della riserva marina <<Isole Ciclopi>>,
Vista la deliberazione consiliare n.16 del 9 aprile 1995 del Comune Acicastello (Catania), relativa alla richiesta di modifica dell'art. 4 del decreto interministeriale del 7 dicembre 1989 pervenuta il 24 luglio 1995,
Acquisito il parere favorevole della Consulta per la difesa del mare in data 11 gennaio 1996;
Ritenuto necessario procedere ad una modifica parziale delle misure di salvaguardia della riserva naturale marina delle Isole Ciclopi, di cui all'art. 4 del decreto interministeriale 7 dicembre 1989;

Decreta:

L'art. 4 della lettera b), zona A di riserva integrale delle Isole Ciclopi, è così modificato: <<In tale zona è consentita la navigazione, l'accesso e la sosta anche di natanti e/o imbarcazioni a remi o a vela, purché, ai fini di assicurare la tutela ambientale dell'area, l'ente gestore della riserva ne regolamenti il numero e ne disciplini la sosta, predisponendo opportune zone di ormeggio regolamentato>>.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo ed entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 1996

Il Ministro: BARATTA

 

Registrato alla Corte dei conti il 18.9.1996

Registro n° 1 Ambiente foglio n. 246