DECRETO 12 dicembre 1997 (in Gazz. Uff., 27 febbraio 1998, n. 48)
Istituzione dell'area naturale marina protetta denominata "Cinque terre".
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
D'intesa con il Ministro del tesoro;
Visto il titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e in particolare gli articoli 8 e 18;
Visto l'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;
Vista la proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti
formulata nella riunione dell'11
gennaio 1996;
Visti i pareri dei comuni di Vernazza, con nota prot. n. 3021 del 25 luglio
1996, Rio Maggiore, con nota prot.
1852 del 29 marzo 1996, Monterosso al mare, con nota prot. n. 5704 del 25 luglio
1996 e Levanto con nota
prot. n. 11858 del 5 dicembre 1996;
Visto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare, formulato con la nota prot. n. 455400 del 22 agosto 1996;
Visto il parere della regione Liguria, espresso con nota prot. n. 31479/604 del 26 marzo 1996 e ribadito con nota prot. n. 38150/453 del 27 marzo 1997;
Vista la nota n. SCN/ST/97/4465 del 21 marzo 1997, con la quale il Servizio
conservazione della natura ha trasmesso la delibera del Comitato per le aree
naturali protette di approvazione dell'aggiornamento per l'anno 1996 del
Programma triennale per le aree naturali protette 1994/1996;
Vista la nota d'intesa del Ministro del tesoro n. 177851 del 1° settembre 1997;
Ravvisata la necessità di provvedere all'istituzione dell'area naturale marina
protetta denominata "Cinque Terre":
Decreta:
Art. 1.
È istituita, d'intesa con il Ministro del tesoro, ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata e integrata dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area naturale marina protetta denominata "Cinque Terre".
Art. 2.
Con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, l'area naturale marina protetta "Cinque Terre" è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo:
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latitudine |
longitudine |
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44° 09'.01 N |
09° 37'.12 E |
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44° 08'.62 N |
09° 36'.55 E |
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44° 07'.63 N |
09° 37'.69 E |
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44°07'.63 N |
09° 38'.96 E |
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44°04'.45 N |
09° 43'.59 E |
|
44°05'.53 N |
09° 44'.93 E |
Art. 3.
Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 27, terzo comma, della legge 31
dicembre 1982, n. 979 e all'art. 18, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n.
394, l'area naturale marina protetta "Cinque Terre", in particolare
persegue:
a) la protezione dell'ambiente dell'area marina interessata;
b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche
della zona;
c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della
biologia degli ambienti marini e costieri dell'area naturale marina protetta e
delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona;
d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento
della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina;
e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori
dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di
assicurare la conoscenza sistematica dell'area;
f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza
naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività
tradizionali locali già presenti; nell'ambito di azione di promozione di uno
sviluppo compatibile con le predette finalità, per le attività relative alla
canalizzazione dei flussi turistici e di visite guidate, la determinazione della
disciplina relativa dovrà prevedere specifiche facilitazioni per i mezzi di
trasporto collettivi gestiti preferibilmente da cittadini residenti nei comuni
di Vernazza, Rio Maggiore, Monterosso al Mare e Levanto.
Art. 4.
All'interno dell'area naturale marina protetta "Cinque Terre", per
come individuata e delimitata al precedente art. 2, sono vietate, fatto slavo
quanto esplicitamente previsto al comma 2 del presente articolo circa i regimi
di tutela all'interno delle diverse zone, le attività che possono compromettere
la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le
finalità istitutive dell'area naturale marina protetta medesima, ai sensi
dell'art. 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
All'interno dell'area naturale marina protetta sono individuate le zone sotto
elencate, con i relativi regimi di tutela:
Zona A di riserva integrale, che comprende il tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti sotto indicati:
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latitudine |
longitudine |
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44° 08'.61 N |
09° 37'.44 E |
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44° 08'.42 N |
09° 37''.26 E |
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44° 08'.01 N |
09° 37'.60 E |
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44°07'.84 N |
09° 38'.31 E |
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44°08'.12 N |
09° 38'.57 E |
|
44°08'.21 N |
09° 38'.36 E |
In tale zona, fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente, sono
consentiti:
a) l'accesso al personale dell'ente gestore, per attività di servizio e a
quello scientifico, per lo svolgimento di ricerche debitamente autorizzate;
b) le visite guidate, anche subacquee, regolamentate dall'ente gestore, secondo
percorsi prefissati, tenendo conto delle esigenze di elevata tutela ambientale;
c) l'ormeggio dei natanti per le attività di cui sopra;
d) la balneazione, come disciplinato da apposita regolamentazione a cura
dell'ente gestore;
e) l'accesso, ma non l'ormeggio e l'ancoraggio, a piccoli natanti sprovvisti di
motore, il cui numero sarà regolamentato dall'ente gestore.
In tale zona è, invece, vietata qualsiasi forma di pesca sportiva e
professionale.
Zona
B di riserva generale,
che comprende:
il tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti sotto indicati:
Zona
B (Mesco):
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latitudine |
longitudine |
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44° 08'.94 N |
09° 37'.12 E |
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44° 08'.75 N |
09° 36'.88 E |
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44° 07'.77 N |
09° 37'.69 E |
|
44° 07'.77 N |
09° 38'.34 E |
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44° 08'.47 N |
09° 38'.96 E |
|
44° 08'.64 N |
09° 38'.60 E |
Zona B (Monte Negro):
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latitudine |
longitudine |
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44° 05'.75 N |
09° 44'.38 E |
|
44° 05'.75 N |
09° 44'.09 E |
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44° 05'.50 N |
09° 43'.77 E |
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44° 05'.16 N |
09° 44'.33 E |
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44° 05'.54 N |
09° 44'.83 E |
In tale zona, fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente, sono
consentiti:
a) la navigazione a natanti ed imbarcazioni, a velocità ridotta;
b) l'ormeggio di natanti e imbarcazioni per attività di servizio e di ricerca
scientifica autorizzata;
c) l'ormeggio di natanti ed imbarcazioni private, in zone appositamente
predisposte dall'ente gestore;
d) la piccola pesca con attrezzi selettivi e che non danneggino i fondali(reti
da posta, circuizione con imbarcazioni entro i dieci metri di l.f.t.) ai
pescatori professionisti dei comuni inclusi nell'area naturale marina protetta;
e) le immersioni subacquee, compatibili con la tutela dei fondali e degli
organismi marini;
f) la balneazione;
g) la pesca sportiva con le lenze e canne da fermo.
In tale zona è, invece, vietata la pesca a strascico nonché la pesca
subacquea.
Zona C riserva parziale, che comprende: il residuo tratto di mare, all'interno del perimetro dell'area naturale marina protetta, come delimitato al precedente art. 2. In tale zona, fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente, l'attività di pesca professionale, pesca sportiva e pesca subacquea potranno essere regolamentate dall'ente gestore.
Art. 5.
La gestione dell'area naturale marina protetta "Cinque Terre" sarà affidata all'Ente parco nazionale delle "Cinque Terre", non appena costituito ai sensi dell'art. 4 della legge 8 ottobre 1997, n. 344. Nelle more, l'ispettorato centrale difesa del mare provvederà agli adempimenti di legge in gestione diretta ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e dell'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Art. 6.
All'onere derivante dalle prime spese relative all'istituzione dell'area
naturale marina protetta "Cinque Terre" si fa fronte, per
l'installazione dei segnalamenti e quant'altro necessiti a dare precisa
conoscenza della delimitazione dell'area naturale marina protetta e della sua
ripartizione, con L. 135.000.000 a gravare sul capitolo 4637 dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, nonché con la somma
iniziale di L. 100.000.000 per le spese di primo avviamento, ivi comprese quelle
relative alla stampa e diffusione di opuscoli illustrativi e divulgativi, a
gravare sul capitolo 1558 dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'ambiente, entrambe per l'esercizio finanziario 1997.
Successivamente si provvederà ad assegnare, per ciascun esercizio finanziario
1998, 1999 e 2000, tenendo presenti gli attuali stanziamenti di bilancio sul
medesimo capitolo 4637, la somma non inferiore a L. 500.000.000 per le attività
finalizzate alla gestione ordinaria delle aree naturali marine protette.
Art. 7.
Il regolamento di esecuzione del presente decreto e di organizzazione
dell'area naturale marina protetta sarà approvato ai sensi dell'art. 28 della
legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificato dall'art 19, comma 5, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, nei termini consentiti dall'eventuale convenzione
di affidamento dell'area protetta medesima all'ente delegato e comunque non
oltre centottanta giorni dall'approvazione di tale convenzione.
Nel suddetto regolamento dovrà essere prevista l'istituzione da parte del
Ministro dell'ambiente di un comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio
all'ente gestore e alla commissione di riserva.
Art. 8.
Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalità indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socio-economico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate.
Roma, 12 dicembre 1997
Il Ministro: Ronchi