Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale serie generale n° 199 del 6 agosto 1993
Decreto 6 agosto 1993
Modificazioni alle misure di tutela della riserva naturale
marina Isole Egadi
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del
mare);
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1991, recante l'istituzione della
riserva naturale marina denominata Isole Egadi;
Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1993, recante la sospensione delle
disposizioni relative alle attività di pesca professionale nella zona C di
riserva parziale di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 27 dicembre 1991 di
istituzione della riserva naturale marina denominata Isole Egadi;
Visto il proprio decreto in data 24 maggio 1993, recante la proroga della
sospensione di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 1993 sopra citato;
Considerato che non si è ancora pervenuti alla costituzione della commissione
di riserva prevista nel citato decreto del 27 dicembre 1991 istitutivo della
riserva marina delle Isole Egadi;
Considerato inoltre che, alla data attuale, non è stato pertanto ancora
possibile provvedere alla formazione ed all'approvazione del regolamento di
esecuzione di cui all'art. 8 del predetto decreto istitutivo del 27 dicembre
1991 e che, quindi, non è possibile dare piena attuazione alle previsioni dello
stesso decreto istitutivo, in particolare per quanto riguarda le concessioni
delle autorizzazioni per i diversi tipi di attività consentite;
Considerato che la commissione Territorio, ambienti e beni ambientali del Senato
ha svolto una indagine conoscitiva relativa alla situazione della riserva marina
Isole Egadi, a conclusione della quale ha approvato una proposta relativa
all'istituzione di un parco terrestre e marino e all'adozione da parte del
Ministero dell'ambiente, nelle more dell' istituzione del suddetto parco, di una
specifica normativa di tutela;
Visto il parere espresso dalla consulta tecnica per le aree naturali protette
nella seduta 24 giugno 1993 relativo alle modifiche da apportare alle misure di
salvaguardia della riserva marina Isole Egadi;
Vista la nota in data 30 giugno 1993 n. 1013/15 del presidente della commissione
Territorio, ambiente e beni ambientali del Senato, relativa alla definizione
della zonizzazione interna della riserva marina;
Vista altresì la nota in data 26 ottobre 1992, n. 9264289, del Ministero della
marina mercantile- Ispettorato centrale per la difesa del mare, con cui è stato
chiesto di effettuare degli adeguamenti alla perimetrazione della riserva in
quanto è stata ravvisata l'opportunità di apportare alcune modifiche alla
perimetrazione della zona B, situata nell'isola di Marettimo per consentire di
migliorare tecnicamente le modalità di posizionamento, ancoraggio e tenuta dei
segnalamenti marittimi necessari;
Viste le risultanze dell'incontro in data 21 luglio 1993 tra i competenti uffici
del Ministero dell'ambiente e del Ministero della marina mercantile ed inerente
le proposte di modifica della zonizzazione della riserva;
Visto il parere in data 22 luglio 1993 dell'Istituto centrale per la ricerca
scientifica e tecnologica applicata al mare, riguardante le modifiche della
proposta di zonazione della riserva medesima;
Vista la nota in data 22 luglio 1993, n. 905, della Federazione nazionale delle
imprese di pesca;
Ritenuto di accogliere le richieste contenute nella predetta nota e relative al
regime delle autorizzazioni;
Ritenuto peraltro di non poter per il momento accogliere la proposta di
consentire la pesca a strascico nella zona C di riserva parziale, sia pure in
periodi limitati;
Ritenuto necessario, sulla base degli atti e della documentazione sopra
richiamata, procedere, alle more dell'approvazione del regolamento di gestione
della riserva, ad una modifica delle misure di tutela della riserva naturale
marina Isole Egadi,
Decreta:
Art. 1
In attesa dell'approvazione del regolamento di gestione della riserva naturale marina denominata Isole Egadi, di cui all'art. 8 del decreto 27 dicembre 1991, le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto istitutivo medesimo sono sospese e sostituite con le disposizioneidi cui al successivo art. 2.
Art.2
All'interno dell'area della riserva naturale marina Isole Egadi sono individuate le zone appresso elencate con i relativi regimi di tutela:
Zona A di riserva integrale che comprende:
nell'isola di Marettimo il tratto di mare prospiciente la costa tra la punta che
delimita a sud ovest Cala Bianca ed il faro a sud di Punta Libeccio e delimitato
dalla linea di costa e dalla congiungente i punti appresso elencati e
puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il
numero 1:
E') latitudine 37 59' 12" Nord; Longitudine 012° 01' 42" Est;
V) latitudine 37 59' 12" Nord; longitudine 012° 00' 54"Est;
Z) latitudine 37 57' 24"; Nord; longitudine 012° 01' 24" Est;
F') latitudine 37 57' 24" Nord; longitudine 012° 03' 00" Est;
nell'isola di Maraone l'area delimitata dalla linea di costa e dalla
congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia
allegata al presente decreto sotto il numero 2:
T') latitudine 38° 00' 08" Nord; longitudine 012° 24' 10" Est;
A") latitudine 37° 59' 52" Nord; longitudine 012° 25' 20" Est;
B") latitudine 37° 58' 40" Nord; longitudine 012° 25' 20" Est;
Z') latitudine 37° 58' 34" Nord; longitudine 012° 24' 10" Est.
In tali zone sono vietati:
a) l'asportazione, anche parziale, ed il danneggiamento delle formazioni
geologiche e minerali;
b) la pesca sia professionale che sportiva con qualunque mezzo esercitata;
c) l'immersione con apparecchi autorespiratori, fatte salve le immersioni
autorizzate dalla capitaneria di porto di Trapani o dal Ministero dell'ambiente,
per finalità di ricerca scientifica o per attività cine-fotografiche;
d) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento della specie animali o
vegetali ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o
turbamento delle stesse, ivi compresa l'immissione di specie estranee;
e) l'alterazione, diretta o indiretta, dell'ambiente bentonico e delle
caratteristiche chimiche fisiche e biologiche delle acque, nonché l'immissione
di rifiuti e di sostanze solide che possano modificare, anche transitoriamente,
le caratteristiche dell'ambiente marino;
f) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di
cattura nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
g) le attività che possono comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla
realizzazione dei programmi di studio e di ricerca da attuarsi sull'area;
h) la navigazione, l'accesso e la sosta di navi e natanti di qualsiasi genere e
tipo, salvo quanto di seguito specificato;
i) la detenzione di attrezzature per la pesca subacquea e di superficie.
In tali zone sono consentite:
a) la navigazione e la sosta di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo,
debitamente autorizzati dalla capitaneria di porto di Trapani, per motivi di
servizio e di studio;
b) la navigazione e la sosta senza ancoraggio di natanti appartenenti ai
cittadini residenti nel comune di Favignana per lo svolgimento di attività di
visite guidate in superficie o subacquee, in gruppi non superiori alle 30
persone, per le quali il comune di Favignana rilascia le relative autorizzazioni
che devono essere esibite a richiesta agli organi di sorveglianza;
c) la balneazione.
Nella zona A dell'isola di Marettimo sono consentite la navigazione e la sosta senza ancoraggio di natanti appartenenti ai cittadini residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Favignana, frazione di Marettimo, per i quali il comune di Favignana rilascia le relative autorizzazioni che devono essere esibite a richiesta agli organi di sorveglianza.
Zona B di riserva generale, che comprende:
nell'isola di Marettimo il tratto di mare prospiciente la costa tra la punta che
delimita a sud-ovest Cala Bianca e la Punta Troia, delimitato dalla linea di
costa e dalla congiungente i punti appresso e puntualmente elencati nella
cartografia allegata al presente decreto sotto il n. 1:
E') latitudine 37° 59' 12" Nord; longitudine 012° 01'42" Est;
V) latitudine 37° 59'12" Nord; longitudine 012° 00' 54 " Est;
U) latitudine 37° 59' 30" Nord; longitudine 012° 01' 00" Est;
T) latitudine 38° 00' 48" Nord; longitudine 012° 01' 24"Est;
S) latitudine 38° 00' 54" Nord; longitudine 012° 02' 12" Est;
R) latitudine 38° 00' 00" Nord; longitudine 012° 04' 12" Est;
Q) latitudine 37° 59' 30" Nord; longitudine 012° 04' 12" Est;
P) latitudine 37° 59' 30" Nord; longitudine 012° 03' 48" Est;
nonché, nella stessa isola di Marettimo, il tratto di mare prospiciente la
costa tra la Punta Bassana, il faro a sud di Punta Libeccio e delimitato dalla
linea di costa e dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente
indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 1:
D') latitudine 37° 56' 54". Nord; longitudine 012° 05' 30" Est;
C') latitudine 37°56' 54" Nord; longitudine 012° 05' 48" Est;
B') latitudine 37° 56' 24" Nord; longitudine 012° 05' 48" Est;
A') latitudine 37° 56' 00" Nord; longitudine 012° 02' 54" Est;
Z) latitudine 37° 57' 24" Nord; longitudine 012° 01' 24" Est;
F') latitudine 37° 57' 24" Nord; longitudine 012° 03' 00" Est;
nell'isola di Levanzo il tratto di mare prospiciente la costa tra Capo Grosso
e lo Scoglio Faraglione delimitato dalla congiungente i punti appresso elencati
e prontamente elencati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il
numero 2:
N') latitudine 38° 01' 07" Nord; longitudine 012° 20' 09" Est;
O') latitudine 38° 01' 28" Nord; longitudine 012° 20' 09" Est;
P') latitudine 38° 00' 42" Nord; longitudine 012° 18' 56" Est;
Q') latitudine 37° 58' 58" Nord; longitudine 012° 18' 32" Est;
R') latitudine 37° 58' 58" Nord; longitudine 012° 19' 56" Est;
S') latitudine 37° 59' 05" Nord; longitudine 012° 19' 56" Est;
nell'isola di Favignana il tratto di mare prospiciente la Punta Faraglione e
delimitato dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati
nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 2:
G') latitudine 37° 56' 48" Nord; longitudine 012° 18' 04" Est;
H') latitudine 37° 57' 08" Nord; longitudine 012° 17 36" Est;
I') latitudine 37° 58' 04" Nord; longitudine 012° 18' 45" Est;
L') latitudine 37° 57' 01" Nord;; longitudine 012° 19' 31" Est;
M') latitudine 37° 56' 48" Nord; longitudine 012° 18' 56" Est;
nell'isola di Formica l'area di mare compresa in via di massima all'interno
di una linea spezzata posta a nord, est e sud a circa un chilometro dalla costa,
chiusa ad ovest da una linea retta posta a circa 300 metri dalla costa a
delimitare il confine con la zona A di riserva integrale di Maraone; tale area
è delimitata dalla congiungente i punti appresso elencati nella cartografia al
presente decreto sotto il numero 2:
A") latitudine 37° 59' 52" Nord; longitudine 012° 25' 20" Est;
B") latitudine 37° 58' 40" Nord; longitudine 012° 25' 20" Est;
V') latitudine 37° 58' 44" Nord; longitudine 012° 26' 23" Est;
U') latitudine 37° 59' 40" Nord; longitudine 012° 26' 23" Nord.
In tali zone sono vietate:
a) la pesca esercitata con reti da traino;
b) la pesca subacquea;
c) la navigazione e la sosta entro i 500 metri dalla costa di navi e natanti di
qualsiasi genere e tipo, salvo quanto di seguito specificato;
d) la detenzione di attrezzature per la pesca subacquea.
In tali zone sono consentite:
a) la navigazione e la sosta di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo oltre
i 500 metri dalla costa;
b) la navigazione e la sosta di natanti entro i 500 metri dalla costa,
debitamente autorizzati dalla capitaneria di porto di Trapani, o dal Ministero
dell'ambiente, per motivi di servizio e di studio;
c) la navigazione e la sosta entro i 500 metri dalla costa di natanti
appartenenti ai cittadini residenti o proprietari di abitazioni nel comune di
Favignana per i quali il comune di Favignana rilascia le relative autorizzazioni
che devono essere esibite a richiesta agli organi di sorveglianza;
d) le attività di pesca sportiva di superficie e di pesca professionale secondo
quanto previsto dalla vigente normativa in materia di pesca marittima, previa
autorizzazione rilasciata dal comune di Favignana per la pesca sportiva e dalla
capitaneria di porto di Trapani per la pesca professionale;
e) la balneazione e l'immersione con apparecchi autorespiratori.
Zona C di riserva parziale che comprende:
attorno all'isola di Marettimo il tratto di mare delimitato dalla congiungente i
punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al
presente decreto sotto il numero 3, entro cui sono comprese le zone A e B già
precedentemente individuati:
C") latitudine 38° 02' 00" Nord; longitudine 012° 12' 12" Est;
D") latitudine 37° 57' 12" Nord; longitudine 012° 08' 24" Est;
E") latitudine 37° 54' 42" Nord; longitudine 012° 02' 00" Est;
attorno alle isole di Favignana, Levanzo, Maraone e Formica, il tratto di
mare delimitato dalla congiungente i punti appresso elencato e puntualmente
indicati nella cartografia allegata al presente decreto n.3 entro cui sono
comprese le zone A e B già precedentemente individuate:
F") latitudine 37° 52' 06" Nord; longitudine 012° 15' 12" Est;
G") latitudine 38° 00' 12" Nord; longitudine 012° 15' 12" Est;
H") latitudine 38° 01' 36" Nord; longitudine 012° 18' 42" Est.
In tali zone sono consentite:
a) la pesca sportiva di superficie nonché la pesca professionale ad esclusione
di quella esercitata con reti da traino, previa autorizzazione rilasciata dal
comune di Favignana per la pesca sportiva e dalla capitaneria di porto di
Trapani per la pesca professionale;
b) la balneazione e le immersioni con apparecchi autorespiratori.
Zona D di protezione:
comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro della riserva,
cosi come delimitato dall'art. 2 del decreto 27 dicembre 1991 citato in
premessa.
In tale zona sono consentite:
a) la pesca professionale, ivi compresa, quella esercitata con reti da traino,
fatte salve le limitazioni stabilite dalle autorità competenti in relazione
alla necessità di effettuare il fermo biologico;
b) la pesca sportiva;
c) la balneazione e le immersioni con o senza apparecchi autorespiratori.
Art. 3
Le autorizzazioni per le attività di pesca professionale nelle zone B di riserva generale e C di riserva parziale, di cui al precedente art. 2, sono di norma rilasciate entro venti giorni dalla richiesta, agli operatori già in possesso di licenza di pesca, con priorità agli iscritti al compartamento marittimo di Trapani e, quindi, ove ciò sia conpatibile con la necessità di conservazione e razionale gestione delle risorse biologiche, anche a quelli iscritti in altri compartimenti marittimi.
Art. 4
Entro il 31 ottobre 1993 il Ministero della marina mercantile predisporrà
uno specifico studio sul regime di pesca professionale nell'ambito della zona C
di riserva parziale, finalizzato a verificare eventuali necessità di modifiche
alla disciplina di cui al presente decreto.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e avrà efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Roma, 6 agosto 1993
Il Ministro dell'Ambiente
Spini
Il Ministro della Marina Mercantile
Costa
Gazzetta Ufficiale della R.I. serie generale n.263/1996
DECRETO 17 MAGGIO 1996.
Modificazione alla regolamentazione dell'accesso della zona nella zona B della riserva antistante l'Isola di Marettimo, nella riserva marina<<Isole Egadi>>.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
Visto il titolo V della legge 31 dicembre 1982, n 979,
recante disposizioni per la difesa mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente,
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto il decreto Ministeriale 28 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 200 del 27 agosto 1994, attuativo della legge n. 53 del 24 dicembre
1993, con il quale l'Ispettorato centrale per la difesa del mare è transitato
al Ministero dell'Ambiente;
Visto il decreto interministeriale 27 dicembre 1991 istitutivo della riserva
marina <<Isole Egadi>>;
Visto il decreto Ministeriale 6 agosto 1993 con cui sono state apportate
modifiche alle misure di tutela previste dal citato decreto 27 dicembre 1991.
Acquisito il parere favorevole della Consulta per la difesa del mare in data 11
gennaio 1996;
Ritenuto necessario procedere alla modifica della regolamentazione dell'accesso
della zona B della riserva antistante l'Isola di Marettimo sino all'approvazione
definitiva del regolamento della riserva;
Decreta.
In attesa dell'approvazione definitiva del regolamento della
riserva marina<<isole Egadi>> l'ente gestore può autorizzare la
navigazione e la sosta dei natanti entro i 500 metri dalla costa nella zona
<<B>> di riserva antistante l'Isola di Marettimo alle seguenti
condizioni:
la velocità di navigazione ed il numero dei natanti ai quali è consentita la
sosta nell'area in questione siano compatibili con la protezione ambientale
dell'area (velocità da fissarsi da parte dell'ente gestore ed il numero dei
natanti per un massimo di qualche decina di unità);
l'ormeggio dei suddetti natanti sia opportunamente regolamento dell'ente
gestore.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo ed entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 17 maggio 1996
Il Ministro: BARATTA
Registrato alla Corte dei Conti il 18 settembre 1996
Registro n.1 Ambiente foglio 245