MINISTERO DELL'AMBIENTE
Decreto 26 aprile 1999
"Istituzione dell'area naturale marina protetta denominata Portofino"
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
D'intesa con il Ministro del tesoro;
VISTO il Titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;
VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
VISTA la legge quadro delle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e, in particolare, gli articoli 8 e 18;
VISTO l'articolo 1, comma 10, della legge 2 dicembre 1993, n.537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;
VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante "Nuovi interventi in campo ambientale", ed in particolare l'art. 2;
VISTA la proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti formulata nella riunione del 16 giugno 1992;
VISTO il parere dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare;
VISTI i pareri dei comuni di Portofino, Camogli e Santa Margherita Ligure;
VISTA la nota n. 98830/1134 dell'8 settembre 1997 con la quale la regione Liguria ha chiesto di modificare l'originaria proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti in data 6 novembre 1997, sulla predetta proposta di modifica;
VISTA la nota n.SCN/ST/97/4465 del 21 marzo 1997, con la quale il Servizio conservazione della natura ha trasmesso la delibera del Comitato per le aree naturali protette di approvazione dell'aggiornamento per l'anno 1996 del Programma triennale per le aree naturali protette 1994/1996;
VISTA la nota d'intesa del Ministro del tesoro prot. n. 112845 del 18 marzo 1998;
VISTO il proprio decreto ministeriale in data 6 giugno 1998, istitutivo dell'area marina protetta denominata Portofino, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1998 n. 188;
VISTE le ulteriori richieste di modifica ed integrazione avanzate dagli enti locali interessati e dalla Regione Liguria;
RAVVISATA l'opportunità di provvedere all'integrale sostituzione del citato decreto;
SENTITO il parere espresso nella seduta del 22 aprile 1999 della Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo 15 marzo 1998 n. 112;
DECRETA:
ARTICOLO 1
1. E' istituita, d'intesa con il Ministro del tesoro, ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata e integrata dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, l'area naturale marina protetta denominata Portofino.
ARTICOLO 2
1. Con riferimento alla cartografia allegata, l'area naturale marina protetta Portofino è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo:
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latitudine |
longitudine |
|
A) |
44° 19' 12" N |
09° 12' 52" E |
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B) |
44° 18' 20" N |
09° 13' 10" E |
|
V) |
44° 18' 11" N |
09° 12' 46" E |
|
Z) |
44° 18' 09" N |
09° 12' 54" E |
|
C) |
44° 18' 11" N |
09° 13' 13" E |
|
D) |
44° 17' 43" N |
09° 13' 22" E |
|
E) |
44° 18' 32" N |
09° 10' 25" E |
|
F) |
44° 18' 50" N |
09° 10' 34" E |
|
G) |
44° 18' 53" N |
09° 10' 28" E |
|
H) |
44° 18' 35" N |
09° 10' 13" E |
|
I) |
44° 18' 50" N |
09° 09' 18" E |
|
L) |
44° 19' 13" N |
09° 08' 29" E |
|
M) |
44° 19' 33" N |
09° 08' 44" E |
|
N) |
44° 19' 26" N |
09° 09' 01" E |
|
O) |
44° 19' 31" N |
09° 09' 04" E |
|
P) |
44° 19' 38" N |
09° 08' 47" E |
|
Q) |
44° 19' 48" N |
09° 08' 55" E |
|
R) |
44° 20' 46" N |
09° 09' 10" E |
|
S) |
44° 20' 46" N |
09° 09' 20" E |
Non fanno parte dell'area marina protetta di Portofino e non sono, pertanto, assoggettati ai vincoli di cui al presente decreto il canale di accesso e la rada di Portofino, il canale di accesso e la rada di S. Fruttuoso, il canale di accesso e la rada di Porto Pidocchio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 11, del presente decreto.
ARTICOLO 3
1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 31
dicembre 1982, n. 979 e all'articolo 18, comma 2, della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, l'area naturale marina protetta Portofino, in particolare, persegue:
a) la protezione ambientale dell'area marina interessata;
b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche
della zona;
c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della
biologia degli ambienti marini e costieri dell'area naturale marina protetta e
delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona;
d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento
della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina;
e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori
dell'ecologia della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di
assicurare la conoscenza sistematica dell'area;
f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza
naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività
tradizionali locali già presenti. Sempre nell'ambito dell'azione di promozione
di uno sviluppo compatibile con le predette finalità, per le attività relative
alla canalizzazione dei flussi turistici e di visite guidate, la determinazione
della disciplina relativa dovrà prevedere specifiche facilitazioni per i mezzi
di trasporto collettivi gestiti prioritariamente da cittadini residenti nei
Comuni di Portofino, Camogli e Santa Margherita Ligure.
ARTICOLO 4
1. All'interno dell'area naturale marina protetta Portofino, per come
individuata e delimitata all'articolo 2, sono vietate le attività che possono
compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della
protezione e le finalità istitutive dell'area naturale marina protetta
medesima, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n.
394. In particolare, sono vietate:
a) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque
attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e
vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;
b) l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente
geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica
di rifiuti solidi e liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che
possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente
marino;
c) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di
cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
d) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla
realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi
nell'area.
2. La zona A di riserva integrale, che comprende il tratto di mare da Punta
Torretta a Punta del Buco (Cala dell'Oro), è delimitata dalla congiungente i
punti sottoindicati:
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latitudine |
longitudine |
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T) |
44° 18' 55" N |
09° 09' 26" E |
|
U) |
44° 18' 44" N |
09° 10' 00" E |
3. In zona A, oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati:
a) l'asportazione, anche parziale, ed il danneggiamento delle formazioni
geologiche e minerali;
b) la navigazione, l'accesso e la sosta con navi e natanti di qualsiasi genere e
tipo;
c) la balneazione;
d) la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata.
4. In zona A è, invece, consentito l'accesso unicamente alle imbarcazioni di
servizio con compiti di sorveglianza e soccorso ed a quelli di appoggio ai
programmi di ricerca scientifica nei modi esplicitamente autorizzati dall'ente
gestore dell'area naturale marina protetta.
5. La zona B di riserva generale, che comprende il tratto di mare da Punta di
Portofino a Punta della Chiappa, fatto salvo il corridoio di accesso e la rada
di S. Fruttuoso, è delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:
|
|
latitudine |
longitudine |
|
D) |
44° 17' 43" N |
09° 13' 22" E |
|
E) |
44° 18' 32" N |
09° 10' 25" E |
|
F) |
44° 18' 50" N |
09° 10' 34" E |
|
G) |
44° 18' 53" N |
09° 10' 28" E |
|
H) |
44° 18' 35" N |
09° 10' 13" E |
|
I) |
44° 18' 50" N |
09° 09' 18" E |
|
L) |
44° 19' 13" N |
09° 08' 29" E |
6. In zona B, oltre a quanto indicato al comma 1 del presente articolo, sono
vietati:
a) l'ancoraggio libero, fatto salvo quanto previsto al comma 4 ed al successivo
comma 7, lettera b), e) e f);
b) la navigazione a motore, fatto salvo quanto previsto al comma 4 ed al
successivo comma 7, lettera a), b), e) e f);
c) l'ormeggio non regolamentato;
d) la pesca subacquea.
7. In zona B, oltre a quanto indicato al comma 4 del presente articolo, è
invece consentito:
a) l'accesso ad ogni tipo di natante da diporto, di cui all'articolo 1, lettera
d) della legge 8 agosto 1994, n. 498 con l'utilizzo di remi o di vela oppure
anche con impiego di motore con velocità massima di 5 nodi ma, in quest'ultimo
caso, al solo fine di raggiungere, con rotta perpendicolare, gli ormeggi
regolamentati di cui all'art. 4, comma 7, lett. c);
b) l'accesso e l'ancoraggio alle imbarcazioni a motore per il solo esercizio
della pesca professionale, riservata ai pescatori residenti nonché alle
cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250,
con sede nei comuni territorialmente interessati, alla data del 1°agosto 1998,
con i mezzi selettivi e nei luoghi autorizzati dall'ente gestore dell'area
marina protetta;
c) l'ormeggio alle strutture galleggianti ed a quelle fisse a terra
appositamente predisposte dall'ente gestore;
d) la balneazione;
e) l'accesso e l'ancoraggio ad imbarcazioni, fino a 12 metri di lunghezza e con
velocità massima di 5 nodi, per visite subacquee guidate, organizzate, sulla
base della regolamentazione dettata dall'ente gestore, da imprese ed
associazioni già presenti nei Comuni della riserva e in quelli
immediatamente confinanti alla data del presente decreto. L'accesso e
l'ancoraggio alle condizioni di cui sopra è consentito altresì ad imprese ed
associazioni che entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto
provvedano ad associarsi ad imprese o associazioni operanti nel settore
subacqueo, già presenti alla data del 1° agosto 1998 nei Comuni di Portofino,
Santa Margherita Ligure e Camogli;
f) l'accesso e l'ancoraggio in numero massimo di 30 imbarcazioni al giorno, ai
natanti privati a remi o a vela di cui all'art. 1 lettera d) della legge 8
agosto 1994 n. 498, oppure anche con impiego di motore alla velocità massima di
5 nodi, solo per l'ancoraggio delle aree individuate dall'ente gestore su
indicazione della Commissione tecnico-scientifica. In tale aree potranno
effettuarsi immersioni subacquee specificamente autorizzate dall'ente medesimo,
in un numero massimo di 90 subacquei al giorno.
I proprietari dei natanti saranno responsabili in solido del rispetto delle
norme di tutela ambientale, anche da parte delle persone trasportate, sia
durante le fasi di avvicinamento sia durante l'immersione;
g) il prelievo di organismi e minerali, per soli motivi di studio,
esplicitamente autorizzato dall'ente gestore;
h) l'attività di pesca sportiva da riva con canna senza mulinello e l'attività
di pesca sportiva da natante con uso di canna e lenza da fermo, esercitate dai
residenti nei Comuni territorialmente interessati.
8. La zona C di riserva parziale, che comprende il tratto di mare da Punta
Pedale alla Punta Portofino, fatto salvo il corridoio di accesso e la rada di
Portofino, e da Punta della Chiappa a Punta Cannette, fatto salvo il corridoio
di accesso e la rada di Porto Pidocchio, è delimitata dalla congiungente i
punti sottoindicati:
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latitudine |
longitudine |
|
A) |
44° 19' 12" N |
09° 12' 52" E |
|
B) |
44° 18' 20" N |
09° 13' 10" E |
|
V) |
44° 18' 11" N |
09° 12' 46" E |
|
Z) |
44° 18' 09" N |
09° 12' 54" E |
|
C) |
44° 18' 11" N |
09° 13' 13" E |
|
D) |
44° 17' 43" N |
09° 13' 22" E |
|
L) |
44° 19' 13" N |
09° 08' 29" E |
|
M) |
44° 19' 33" N |
09° 08' 44" E |
|
N) |
44° 19' 26" N |
09° 09' 01" E |
|
O) |
44° 19' 31" N |
09° 09' 04" E |
|
P) |
44° 19' 38" N |
09° 08' 47" E |
|
Q) |
44° 19' 48" N |
09° 08' 55" E |
|
R) |
44° 20' 46" N |
09° 09' 10" E |
|
S) |
44° 20' 46" N |
09° 09' 20" E |
9. In zona C, oltre a quanto indicato al comma 1, è vietato:
a) l'ancoraggio libero, fatto salvo quanto già previsto dai precedenti commi 4
e 7, lettera b) e) e f), nonché quanto stabilito al successivo comma 10,
lettera a) del presente articolo;
b) l'ormeggio non regolamentato;
c) la pesca subacquea.
10. In zona C, oltre a quanto indicato ai commi 4 e 7 del presente articolo è
consentito:
a) l'ancoraggio nelle sole aree predeterminate dall'ente gestore, tenuto conto
dello stato dei fondali ;
b) l'accesso ed il transito alle imbarcazioni da diporto con utilizzo di remi o
vela;
c) l'accesso alle imbarcazioni da diporto naviganti a motore aventi lunghezza
massima fuori tutto non superiore ai ventiquattro metri e con velocità massima
di cinque nodi, al solo fine di raggiungere con rotta perpendicolare gli ormeggi
regolamentati e le aree di ancoraggio predeterminate dall'ente gestore;
d) la pesca sportiva effettuata da riva, con lenza e canna anche con mulinello,
e da natante, con lenza e canna da fermo, esercitate dai residenti nei Comuni
interessati ed in quelli immediatamente limitrofi;
e) le attività subacquee compatibili con la tutela delle specie viventi e la
conservazione dei fondali (fotografia, riprese, turismo subacqueo, ecc.).
11. La navigazione a motore nella fascia di mare prospiciente l'area marina
protetta di Portofino, per una larghezza di 500 metri a partire dal confine
dell'area protetta, dovrà essere effettuata ad una velocità massima di dieci
nodi, fatto salvo il transito dei mezzi impiegati per servizio pubblico navale
di linea che potranno procedere ad una velocità di trasferimento non superiore
a venti nodi.
12. Le attività sopra elencate ai commi 4, 7 e 10 sono provvisoriamente
consentite fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 7 del
presente decreto.
ARTICOLO 5
1. La gestione dell'area naturale marina protetta di Portofino sarà affidata ai sensi di quanto disposto dalla legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991 n. 394 così come integrata dalla legge 9 dicembre 1998 n. 426.
ARTICOLO 6
1. All'onere derivante dalle prime spese relative all'istituzione dell'area
naturale marina protetta di Portofino, ivi compresa l'installazione dei
segnalamenti e quant'altro necessiti a dare precisa conoscenza della
delimitazione dell'area naturale marina protetta e della sua ripartizione, si
fa fronte con l'impegno già assunto con il decreto ministeriale emanato in data
6 giugno 1998.
2. Per le attività finalizzate alla gestione ordinaria dell'area marina
protetta di Portofino, si provvederà ad assegnare, per ciascun esercizio
finanziario successivo, in relazione agli stanziamenti di bilancio sul capitolo
4637 dell'unità previsionale di base 8.1.2.1 "Difesa del mare", una
somma non inferiore a Lit. 500.000.000.
ARTICOLO 7
1. Il regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area naturale marina protetta di Portofino, formulato entro 180 giorni dall'ente delegato alla gestione anche sulla base dell'esperienza condotta nell'applicazione provvisoria delle misure di deroga di cui al precedente art. 4, commi 4, 7 e 10, sarà approvato dal Ministero dell'Ambiente ai sensi del combinato disposto dall'articolo 28, commi 6 e 7, della legge 31 dicembre 1982 n. 979, e dell'articolo 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 2. Nel suddetto regolamento dovrà essere prevista l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio all'ente gestore e alla commissione di riserva.
ARTICOLO 8
1. Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalità indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socio-economico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate.
ARTICOLO 9
Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto emanato in data 6 giugno 1998. Roma, 26 aprile 1999.
Il Ministro: Ronchi
Registrato alla Corte dei Conti il 1 giugno
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 31