Gazzetta Ufficiale della R.I. Serie Generale n°115 del 19.5.1992
Decreto 27 dicembre 1991
Istituzione della riserva naturale marina denominata
"Capo Rizzuto"
Il Ministro dell'Ambiente
di concerto con
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
Visti gli articoli 26,27,28,30,31,32 della legge 31 dicembre
1982, n. 979, recante disposizione per la difesa del mare, come modificata ed
integrata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero
dell'ambiente;
Vista la proposta della Consulta per la difesa del mare degli inquinamenti
formulata nella seduta del 10 maggio 1989;
Visto il parere della regione Calabria;
Visti i pareri dei comuni di Isola Capo Rizzuto e Crotone;
Visto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca applicata alla pesca
marittima;
Ravvisata l'opportunità di provvedere all'istituzione della riserva naturale
marina di <<Capo Rizzuto>>;
Visto il decreto in data 16 luglio 1991, registrato dalla Corte dei conti il 19
settembre 1991, registro n. 2 Ministero ambiente, foglio n. 345, con cui il
Sottosegretario per l'ambiente on. Mario Angelini sono stati delegati anche gli
affari concernenti la conservazione della natura;
Decreta:
Art. 1
E' istituita, ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n.979, come modificata ed integrata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, la riserva naturale marina denominata "Capo Rizzuto"
Art. 2
La riserva naturale marina di cui al precedente art. 1
interessa l'area marina costiera antistante i territori limitrofi dei comuni di
Isola Capo Rizzuto e Crotone, per tutto il tratto di mare ricompreso, in linea
di massima fino all'isobata dei 100 metri. Essa è delimitata, con riferimento
alla cartografia allegata al presente decreto con il numero 1, dalla
congiungente dei punti appresso indicati, comprendendo l'area marittima ed i
relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo:
punto I lat.39°02.5 N long. 017°09.2 E
punto A lat.39°04 N long. 017°12.3 E
punto B lat.39°01.7 N long. 017°13.6 E
punto C lat.38°58.7 N long. 017°13.9 E
punto D lat.38°56.6 N long. 017°12.5 E
punto E lat.38°52.4 N long. 017°07.6 E
punto F lat.38°51.5 N long. 017°02.9 E
punto G lat.38°54.1 N long. 016°57.8 E
punto H lat.38°55.9 N long. 016°59.6 E
Art. 3
Nell'ambito delle finalità di cui all'art.27, terzo comma,
lettere b)e c), della legge 31 dicembre 1982, n. 979, nonché in base a quanto
previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, la riserva
naturale marina di Capo Rizzuto in particolare persegue:
a) la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale marino
e costiero presente nell'area, con particolare riferimento alla qualità delle
acque, alle caratteristiche geomorfologiche, alla flora e alla fauna marine;
b) la realizzazione di programmi di studio e ricerca finalizzati alla conoscenza
sistematica dell'area di che trattasi, anche al fine di eventuali modifiche o
integrazioni della perimetrazione e della pianificazione dell'area protetta
stabilita con il presente decreto, nonché allo scopo di definire un modello
ottimale di gestione integrata dell'area medesima in funzione delle primarie
finalità di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale;
c) la diffusione e la divulgazione delle conoscenze in materia di ecologia e
biologia in relazione agli ambienti marini e costieri della riserva;
d) lo studio e la pianificazione di una razionale gestione delle risorse
alieutiche nelle zone e secondo le modalità consentite per quanto previsto dal
presente decreto, ai fini del raggiungimento delle compatibilità delle
attività di pesca con la primaria esigenza della conservazione della natura,
prevedendo, quindi, in tale quadro di conoscenze sistematiche, anche interventi
finalizzati al ripopolamento ittico della zona e delle zone limitrofe;
e) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza
naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività
tradizionali locali già presenti; nell'ambito dell'azione di promozione di uno
sviluppo compatibile con le predette finalità, per le attività relative alla
canalizzazione dei flussi turistici e di visita guidata, alla determinazione
della disciplina relativa dovrà prevedere specifiche facilitazioni per i mezzi
di trasporto collettivo gestiti preferibilmente da cittadini residenti nei
comuni di Isola Capo Rizzuto e Crotone.
Art. 4
All'interno dell'area della riserva naturale marina
"Capo Rizzuto" come individuata e delimitata al precedente art. 2,
sono vietate le attività appresso indicate, fatto salvo quanto esplicitamente
previsto al comma 3 del presente articolo circa i regimi di tutela all'interno
delle diverse zone di riserva:
a) l'alterazione, con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente
geofisico e delle caratteristiche chimiche e biologiche delle acque, nonchè la
discarica di rifiuti solidi o liquidi e in genere l'immissione di qualsiasi
sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche
dell'ambiente marino, nonchè l'escavazione e la raccolta di materiali inerti;
b) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di
cattura, nonchè di sostanze tossiche o inquinanti, a eccezione degli attrezzi
relativi alle attività di pesca consentite e secondo le modalità puntualmente
indicate nel presente articolo.
In tutta l'area della riserva restano comunque in vigore gli eventuali ulteriori
vincoli già previsti dalla vigente normativa.
All'interno dell'area della riserva sono individuate le zone
appresso elencate con i rispettivi regimi di tutela:
Zona A di riserva integrale che, oltre ai relativi territori appartenenti al
demanio marittimo, comprendono:
il tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti
appresso elencati e indicati nella cartografia allegata sotto il numero 1 al
presente decreto:
punto L lat. 39°01.1 N long. 017°12.2 E;
punto M lat. 39°00.8 N long. 017°12.9 E;
punto N lat. 38°59.4 N long. 017°10.7 E;
punto O lat. 38°59.9 N long. 017°10.5 E;
nonchè il tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti appresso
indicati riportati puntualmente nella cartografia allegata al presente decreto
sotto il numero 1:
punto T lat. 38°58.4 N long. 017°09.9 E;
punto P lat. 38°58.6 N long. 017°10.9 E;
punto Q lat. 38°57.3 N long. 017°11.3 E;
punto R lat. 38°56.4 N long. 017°10.1 E;
punto S lat. 38°56.8 N long. 017°09.6 E;
In tali zone sono vietati:
a) la navigazione, l'accesso e la sosta di navi e natanti di qualsiasi tipo, a
eccezione di quelli debitamente autorizzati dall'ente gestore per motivi di
servizio nonchè per eventuali attività di attività di ricerca scientifica e
di visita guidata, previamente autorizzate dallo stesso ente gestore e secondo
le modalità che saranno disciplinate dal regolamento di cui al successivo
art.8;
b) l'asportazione anche parziale e il danneggiamento delle formazioni geologiche
minerali;
c) la pesca sia sportiva che professionale con qualunque mezzo esercitata;
d) l'immersione con o senza apparecchi autorespiratori, fatte salve le
immersioni autorizzate per scopo di studio;
e) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e in genere qualunque
attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali o
vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;
f) le attività che possono comunque arrecare danno, intralcio o turbative alla
realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi
sull'area.
Zona B di riserva generale, che comprende il residuo
tratto di mare ricompreso all'interno del perimetro della riserva come
delimitato dal precedente art.2 e le aree demaniali marittime ivi ricadenti.
In tale zona è vietato:
a) asportare e danneggiare le formazioni geologiche e minerali;
b) effettuare immersioni con apparecchi autorespiratori senza l'autorizzazione
dell'ente di gestione;
c) esercitare qualsiasi forma di pesca sportiva o professionale che non sia
stata previamente autorizzata dall'ente di gestione della riserva ad eccezione
della pesca sportiva effettuata con la lenza da fermo e/o da traino;
d) immettere specie estranee;
e) esercitare la caccia, la cattura, la raccolta, danneggiare e, in genere,
svolgere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle
specie animali e vegetali;
f) compiere attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbative
alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi
sull'area.
I confini della riserva, relativamente alle zone A, saranno indicati, a terra, da apposite tabelle, e, in mare, da boe e gavitelli. La zona B sarà delimitata a terra con segnali indicatori dei suoi limiti estremi mentre i limiti a mare saranno segnalati sulle pubblicazioni nautiche a cura dell'Istituto idrografico della Marina.
Aree territoriali costiere del demanio marittimo.
All'interno di tali aree, che saranno delimitate con apposita
tabellazione a cura della competente capitaneria di porto di Crotone, sono
vietate le seguenti attività:
l'apertura e la coltivazione di cave, nonchè qualsiasi attività di escavazione
e di asportazione di materiali;
l'accesso e la circolazione di veicoli a motore fatta eccezione per i mezzi
necessari alle attività di gestione e vigilanza;
L'esercizio della caccia e dell'uccellagione praticate con qualsiasi mezzo,
nonchè ogni forma di disturbo della fauna selvatica ivi compresi l'introduzione
e l'addestramento dei cani, nonchè la raccolta e la distruzione di uova e nidi
e l'immissione di specie estranee;
il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee con particolare
riferimento a esemplari arborei vetusti, a filari di alberi, a siepi o
formazioni vegetazionali arboree e arbustive residue;
l'abbandono di rifiuti di qualunque genere;
l'esercizio della pesca, ad eccezione delle attività consentite da esercitarsi
nella zona B di riserva generale;
la modifica del regime delle acque, a eccezione degli interventi destinati alla
ricostruzione di ambienti umidi.
Nelle stesse zone è altresì vietato:
manomettere e alterare o danneggiare in qualsiasi modo i biotopi naturali e
seminaturali e aprire nuove piste di penetrazione;
effettuare qualsiasi intervento di ulteriore urbanizzazione, fatti salvi gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazioni
finalizzati al riuso dei manufatti esistenti, per attività compatibili con le
finalità istitutive della riserva naturale marina;
accendere i fuochi;
installare e effettuare attività di campeggio;
apporre segnaletica pubblicitaria;
introdurre specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea o alla flora
inserita come componente paesaggistica in tempi remoti e divenuta caratteristica
per il paesaggio;
manomettere la copertura arborea o arbustiva presente.
Con il regolamento di cui al successivo art.8, verranno inoltre stabilite le modalità di accesso e fruizione regolamentata all'interno delle predette zone territoriali costiere appartenenti al demanio marittimo.
E' fatta salva la facoltà dell'ente di gestione della riserva di prevedere, in luoghi e per periodi determinati, limiti più restrittivi volti alla conservazione dell'ambiente naturale marino e costiero e delle sue singole componenti biotiche, nonchè della tutela e all'incremento delle risorse biologiche.
Il rilascio delle concessioni per la ricerca e lo sfruttamento delle risorse del suolo e del sottosuolo marino e delle aree demaniali marittime ricadenti all'interno della perimetrazione della riserva di Capo Rizzuto, nonchè l'esercizio delle stesse, ove già assentite, devono essere autorizzati con provvedimento da emanarsi d'intesa tra i Ministeri dell'ambiente, della marina mercantile e dell'industria sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.
Il regolamento di cui al successivo art.8 prevederà le condizioni e i limiti di eventuali deroghe ai divieti di cui al presente articolo, strettamente compatibili con il perseguimento delle finalità di cui al precedente art.3. Sono fatti salvi gli eventuali, ulteriori vincoli risultanti dal piano generale di cui all'art. 1 della legge n.979/1982.
Art. 5
La gestione della riserva marina "Capo Rizzuto" è affidata provvisoriamente all'Ispettorato centrale per la difesa del mare del Ministero della marina mercantile che si avvale, a tal fine, della competente capitaneria di porto di Crotone, fatto salvo quanto previsto dall'art.28, quarto comma, della legge 31 dicembre 1982, n.979, così come modificato dall'art.2, comma 11, della legge 8 luglio 1986, n.349.
Art. 6
All'onere finanziario derivante dalla gestione della riserva marina di
"Capo Rizzuto" si provvede mediante:
il contributo ordinario dello Stato da disporsi, con decreto del Ministro della
marina mercantile, a carico del cap.2556 dello stato di previsione della spesa
del Ministero della marina mercantile;
gli eventuali contributi di enti o di privati;
i proventi derivanti dalla gestione dei servizi connessi alla fruizione della
riserva stessa.
Nella prima applicazione del presente decreto è disposta l'erogazione di un
contributo straordinario di 300 milioni di lire per le spese di primo avviamento
e di vigilanza, nonchè per l'installazione delle boe che delimitano i confini
delle zone A della riserva.
La relativa spesa graverà a carico del cap.2556 dello stato di previsione della
spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1991.
Art. 7
La vigilanza sulla riserva, il perseguimento delle eventuali violazioni alle norme del presente decreto, nonchè l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 30 della legge 31 dicembre 1982, n.979, sono affidati alla capitaneria di porto di Crotone.
Art. 8
Il regolamento di esecuzione del presente decreto e di organizzazione della
riserva sarà approvato ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n.
979, come modificata dalla legge 8 luglio 1986, n.349, entro novanta giorni
dall'affidamento della gestione della riserva all'ente delegato e, comunque, non
oltre centottanta giorni dall'affidamento della gestione provvisoria alla
capitaneria di porto di Crotone. Nel regolamento di organizzazione, qualunque
sia la forma di gestione attuata, dovrà essere prevista l'istituzione di:
un comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio all'ente gestore e alla
commissione di riserva;
un collegio dei revisori, con funzioni di vigilanza contabile ed amministrativa.
In entrambi i due succitati organismi dovrà essere assicurata adeguata
rappresentanza ai Ministeri dell'ambiente e della marina mercantile ed alla
regione Calabria.
Il regolamento di gestione della riserva dovrà inoltre prevedere uno specifico
coordinamento gestionale che sia in relazione funzionale con gli ambiti di
tutela ambientale prospicienti o comunque confinanti con la riserva medesima.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 dicembre 1991
Il Ministro dell'ambiente
Angelini
Il Ministro della marina mercantile
Facchiano
Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1992
Registro n°5 marina mercantile foglio n..103