GU n. 45 del 24-02-1998
MINISTERO DELL'AMBIENTE
DECRETO 12 dicembre 1997
Istituzione dell'area naturale marina protetta denominata
"Penisola del
Sinis - Isola Mal di Ventre".
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
D'intesa con il Ministro del tesoro;
Visto il titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante
disposizioni per la difesa del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero
dell'ambiente;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394
e, in particolare, gli articoli 8 e 18;
Visto l'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con
il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile
in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al
Ministero dell'ambiente;
Vista la proposta della Consulta per la difesa del mare dagli
inquinamenti formulata nella riunione del 10 maggio 1989;
Visto il parere del comune di Cabras, espresso con nota prot. 312
del 14 gennaio 1991;
Visto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al
mare, espresso con nota prot. 14261 del 5 giugno 1989;
Vista la nota prot. ICDM/0305 del 13 febbraio 1997, con la quale si
sollecita alla regione autonoma della Sardegna il parere relativo
all'istituzione dell'area naturale marina protetta "Penisola del
Sinis - Isola Mal di Ventre";
Vista la nota n. SCN/ST/97/4465 del 21 marzo 1997, con la quale il
Servizio conservazione della natura ha trasmesso la delibera del
Comitato per le aree naturali protette di approvazione
dell'aggiornamento per l'anno 1996 del programma triennale per le
aree naturali protette 1994/1996;
Vista l'intesa tra il Ministero dell'ambiente e la regione autonoma
della Sardegna sottoscritta in data 22 aprile 1997;
Vista la nota d'intesa del Ministro del tesoro n. 177851 del 1
settembre 1997;
Ravvisata la necessita' di provvedere all'istituzione della citata
area naturale marina protetta.
Decreta:
Art. 1.
E' istituita, d'intesa con il Ministro del tesoro, ai sensi della
legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata e integrata dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area naturale marina protetta
denominata "Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre".
Art. 2.
Con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto, del
quale costituisce parte integrante, l'area naturale marina protetta
"Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre" e' delimitata dalla
congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi
territori costieri appartenenti al demanio marittimo:
Latitudine Longitudine
- -
I) 39(gradi)59'.95 N 08(gradi)24'.18 E
LL) 40(gradi)01'.90 N 08(gradi)14'.00 E
MM) 39(gradi)50'.00 N 08(gradi)14'.00 E
NN) 39(gradi)50'.00 N 08(gradi)26'.17 E
OO) 39(gradi)52'.72 N 08(gradi)29'.37 E
PP) 39(gradi)54'.05 N 08(gradi)29'.37 E
Art. 3.
Nell'ambito delle finalita' di cui all'art. 27, terzo comma; della
legge 31 dicembre 1982, n. 979 e all'art. 18, secondo comma, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area naturale marina protetta
"Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre", in particolare, persegue:
a) la protezione ambientale dell'area marina interessata;
b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e
geomorfologiche della zona e il ripopolamento ittico;
c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e
della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area naturale
marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e
geomorfologiche della zona;
d) l'effettuzione di programmi di carattere educativo per il
miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della
biologia marina;
e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica
nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela
ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica
dell'area;
f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con
la rilevanza naturalisticopaesaggistica dell'area, anche
privilegiando attivita' tradizionali locali gia' presenti;
nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile
con le predette finalita', per le attivita' relative alla
canalizzazione dei flussi turistici e di visite guidate, la
determinazione della disciplina relativa dovra' prevedere specifiche
facilitazioni per i mezzi di trasporto collettivi gestiti
preferibilmente da cittadini residenti nel comune di Cabras.
Art. 4.
All'interno dell'area naturale marina protetta "Penisola del Sinis
- Isola Mal di Ventre", per come individuata e delimitata al
precedente art. 2, sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente
previsto al comma 2 del presente articolo, circa i regimi di tutela
all'interno delle diverse zone, le attivita' che possono
compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto
della protezione e le finalita' istitutive dell'area naurale marina
protetta medesima, ai sensi dell'art. 19, terzo comma, della legge 6
dicembre 1991, n. 394.
In particolare sono vietate:
a) l'asportazione anche parziale ed il danneggiamento delle
formazioni geologiche e minerali;
b) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta,
dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche
dell'acqua, nonche' la discarica di rifiuti solidi o liquidi e, in
genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare,
anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;
c) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo
distruttivo o di cattura, nonche' di sostanze tossiche o inquinanti;
d) le attivita' che possano comunque arrecare danno, intralcio o
turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca
scientifica da attuarsi nell'area.
All'interno dell'area naturale marina protetta sono individuate le
zone sottoelencate, con i relativi regimi di tutela:
Zona A di riserva integrale, che comprende:
nell'isola Mal di Ventre il tratto di costa nordoccidentale; tratto
delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati:
Latitudine Longitudine
- -
A) 39(gradi)58'.42 N 08(gradi)17'.42 E
B) 39(gradi)59'.25 N 08(gradi)17'.19 E
C) 39(gradi)59'.95 N 08(gradi)17'.51 E
D) 40(gradi)00'.20 N 08(gradi)18'.40 E
E) 40(gradi)00'.17 N 08(gradi)19'.30 E
il tratto di mare "Su Tingiosu", da capo Sturaggia fino a metri 100
dal confine con il comune di Riolo; tratto delimitato dalla
congiungente i punti sottoindicati:
Latitudine Longitudine
- -
I) 39(gradi)59'.95 N 08(gradi)24'.18 E
L) 39(gradi)58'.92 N 08(gradi)23'.25 E
M) 39(gradi)58'.48 N 08(gradi)23'.02 E
il tratto di mare "Torre del Sevo", fino a metri 600 a sud della
Torre Mosca; tratto delimitato dalla congiungente i punti
sottoindicati:
Latitudine Longitudine
- -
N) 39(gradi)54'.00 N 08(gradi)24'.02 E
O) 39(gradi)54'.00 N 08(gradi)23'.68 E
P) 39(gradi)53'.85 N 08(gradi)23'.70 E
Q) 39(gradi)53'.59 N 08(gradi)23'.92 E
R) 39(gradi)53'.56 N 08(gradi)24'.26 E
S) 39(gradi)53'.68 N 08(gradi)24'.73 E
T) 39(gradi)53'.92 N 08(gradi)24'.73 E
il tratto di mare dal faro per metri 700 a nord fino a Torre
Vecchia a sudest, per una distanza di metri 600 verso il largo
parallelamente alla costa; tratto delimitato dalla congiungente i
punti sottoindicati:
Latitudine Longitudine
- -
U1) 39(gradi)51'.93 N 08(gradi)26'.20 E
U) 39(gradi)51'.93 N 08(gradi)25'.60 E
V) 39(gradi)51'.65 N 08(gradi)25'.52 E
W) 39(gradi)51'.30 N 08(gradi)25'.71 E
X) 39(gradi)51'.11 N 08(gradi)26'.18 E
Y) 39(gradi)51'.47 N 08(gradi)26'.71 E
Z) 39(gradi)51'.93 N 08(gradi)26'.90 E
Z1) 39(gradi)51'.93 N 08(gradi)26'.42 E
l'area circoscritta tutt'intorno allo scoglio "Il Catalano", per
una distanza di metri 1.000.
In tale zona, fatto salvo quanto indicato nel comma 1 del presente
articolo, sono vietati:
a) la navigazione, l'accesso e la sosta con navi e natanti di
qualsiasi genere e tipo, nonche' la balneazione;
b) la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo
esercitata;
c) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in
genere, qualunque attivita' che possa costituire pericolo o
turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione
di specie estranee.
In tale zona sono, invece, consentiti:
a) le attivita' di studio e di ricerca, previamente definite ed
autorizzate dall'ente gestore dell'area e naturale marina protetta;
b) il transito delle imbarcazioni e dei natanti di servizio;
c) l'approdo nella zona "La Caletta" alle imbarcazioni autorizzate
dall'ente gestore.
Zona B di riserva generale, che comprende:
la fascia costiera dell'ampiezza di metri 600, a partire dalla
localita' "Su Siccu", all'interno del golfo di Oristano, fino a
congiungersi alla zona di riserva integrale di "Su Tingiosu", avendo
intercalate due zone di riserva integrale; fascia delimitata dalla
congiungente i punti sottoindicati:
Latitudine Longitudine
- -
AA) 39(gradi)54'.21 N 08(gradi)28'.60 E
BB) 39(gradi)53'.73 N 08(gradi)28'.52 E
CC) 39(gradi)52'.52 N 08(gradi)26'.95 E
Z) 39(gradi)51'.93 N 08(gradi)26'.90 E
U) 39(gradi)51'.93 N 08(gradi)25'.60 E
DD) 39(gradi)52'.22 N 08(gradi)25'.87 E
EE) 39(gradi)52'.51 N 08(gradi)25'.88 E
S) 39(gradi)53'.68 N 08(gradi)24'.73 E
O) 39(gradi)54'.00 N 08(gradi)23'.68 E
FF) 39(gradi)54'.50 N 08(gradi)23'.38 E
GG) 39(gradi)57'.21 N 08(gradi)23'.75 E
M) 39(gradi)58'.48 N 08(gradi)23'.02 E
nell'isola Mal di Ventre l'area sudorientale, congiungendosi alla
zona di riserva integrale; area delimitata dalla congiungente i punti
sottoindicati:
Latitudine Longitudine
- -
A) 39(gradi)58'.42 N 08(gradi)17'.42 E
H) 39(gradi)58'.55 N 08(gradi)18'.42 E
G) 39(gradi)58'.95 N 08(gradi)19'.15 E
F) 39(gradi)59'.51 N 08(gradi)19'.32 E
E) 40(gradi)00'.17 N 08(gradi)19'.30 E
In tale zona, fatto salvo quanto indicato al comma 1 del presente
articolo, sono vietate:
a) qualsiasi forma di pesca sportiva e professionale che non sia
stata previamente autorizzata dall'ente gestore dell'area naturale
marina protetta;
b) la navigazione parallelamente alla costa.
In tale zona sono, invece, consentite:
a) la pesca sportiva esercitata con la lenza da terra;
b) la balneazione;
c) le riprese e la fotografia subacquea;
d) la navigazione e l'attracco nelle zone appositamente delimitate
dall'ente gestore dell'area naturale marina protetta.
Zona C di riserva parziale, che comprende:
il residuo tratto di mare, all'interno del perimetro dell'area
naturale marina protetta, come delimitato al precedente art. 2.
In tale zona, fatto salvo quanto indicato nel comma 1 del presente
articolo, sono consentite:
a) la pesca sportiva e professionale, esclusa la pesca a strascico;
b) le attivita' nautiche, previa autorizzazione dell'ente gestore
dell'area naturale marina protetta e con il rispetto, oltre che delle
leggi vigenti, anche dei limiti piu' restrittivi posti dall'ente
gestore dell'area protetta medesima.
Art. 5.
La gestione dell'area naturale marina protetta "Penisola del Sinis
- Isola Mal di Ventre", ai sensi del combinato disposto dell'art. 28,
secondo comma della legge 31 dicembre 1982 n. 979, dell'art. 19,
primo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonche' dell'art.
25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sara' affidata agli enti locali
competenti, anche in associazione, secondo le intese intercorse con
la regione autonoma Sardegna, con il contributo di istituti di
ricerca riconosciuti dal M.U.R.S.T. e associazioni ambientaliste
riconosciute, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986.
Art. 6.
All'onere derivante dalle prime spese relative all'istituzione
dell'area naturale marina protetta "Penisola del Sinis - Isola Mal di
Ventre" si fa fronte, per l'installazione dei segnalamenti e
quant'altro necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione
dell'area natutale marina protetta e della sua ripartizione, con L.
490.000.000, a gravare sul capitolo 4637 dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'ambiente, nonche' con la somma
iniziale di L. 100.000.000 per le spese di primo avviamento, ivi
comprese quelle relative alla stampa e diffusione di opuscoli
illustrativi e divulgativi, a gravare sul capitolo 1558 dello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, entrambi per
l'esercizio finanziario 1997.
Successivamente si provvedera' ad assegnare, per ciascun esercizio
finanziario 1998, 1999 e 2000, tenendo presenti gli attuali
stanziamenti di bilancio sul capitolo 4637, la somma non inferiore a
L. 500.000.000 per le attivita' finalizzate alla gestione ordinaria
delle aree naturali marine protette.
Art. 7.
L'ente gestore potra' avvalersi del personale del Corpo forestale
della regione autonoma della Sardegna per le attivita' all'interno
dell'area naturale marina protetta, sulla base del contingente di
personale a tal fine determinato dalla regione.
Art. 8.
Il regolamento di esecuzione del presente decreto e di
organizzazione dell'area naturale marina protetta sara' approvato,
sentita la regione autonoma della Sardegna e l'ente gestore
interessato, ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n.
979, come modificato dall'art. 19, quinto comma, della legge 6
dicembre 1991, n. 394, entro centoventi giorni dalla convenzione di
affidamento dell'area protetta medesima all'ente delegato.
Nel suddetto regolamento dovra' essere prevista l'istituzione di un
comitato tecnicoscientifico con compiti di ausilio all'ente gestore e
alla commissione di riserva. In tale organismo dovra' essere
assicurata adegnata rappresentanza al Ministero dell'ambiente e alla
regione Sardegna.
Art. 9.
Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla
perimetrazione e alle finalita' indicate, potranno essere oggetto di
riconsiderazione, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli
inquinamenti per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della
gestione sotto il profilo socio-economico volto al perseguimento
dello sviluppo sostenibile delle aree interessate.
Roma, 12 dicembre 1997
Il Ministro: Ronchi
Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 1
ALLEGATO NON DISPONIBILE