Riferimenti legislativi

GU n. 45 del 24-02-1998

MINISTERO DELL'AMBIENTE
DECRETO 12 dicembre 1997
Istituzione dell'area naturale marina protetta denominata
"Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre".

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
D'intesa con il Ministro del tesoro;

Visto il titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante
disposizioni per la difesa del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero
dell'ambiente;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394
e, in particolare, gli articoli 8 e 18;
Visto l'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con
il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile
in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al
Ministero dell'ambiente;
Vista la proposta della Consulta per la difesa del mare dagli
inquinamenti formulata nella riunione del 10 maggio 1989;
Visto il parere del comune di Cabras, espresso con nota prot. 312
del 14 gennaio 1991;
Visto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al
mare, espresso con nota prot. 14261 del 5 giugno 1989;
Vista la nota prot. ICDM/0305 del 13 febbraio 1997, con la quale si
sollecita alla regione autonoma della Sardegna il parere relativo
all'istituzione dell'area naturale marina protetta "Penisola del
Sinis - Isola Mal di Ventre";
Vista la nota n. SCN/ST/97/4465 del 21 marzo 1997, con la quale il
Servizio conservazione della natura ha trasmesso la delibera del
Comitato per le aree naturali protette di approvazione
dell'aggiornamento per l'anno 1996 del programma triennale per le
aree naturali protette 1994/1996;
Vista l'intesa tra il Ministero dell'ambiente e la regione autonoma
della Sardegna sottoscritta in data 22 aprile 1997;
Vista la nota d'intesa del Ministro del tesoro n. 177851 del 1
settembre 1997;
Ravvisata la necessita' di provvedere all'istituzione della citata
area naturale marina protetta.
Decreta:
Art. 1.
E' istituita, d'intesa con il Ministro del tesoro, ai sensi della
legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata e integrata dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area naturale marina protetta
denominata "Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre".

                                   Art. 2.
      Con riferimento alla cartografia  allegata al presente decreto, del
    quale costituisce  parte integrante, l'area naturale  marina protetta
    "Penisola  del Sinis  -  Isola  Mal di  Ventre"  e' delimitata  dalla
    congiungente  i   seguenti  punti,  comprendendo  anche   i  relativi
    territori costieri appartenenti al demanio marittimo:
                    Latitudine             Longitudine
                         -                      -
       I)       39(gradi)59'.95 N        08(gradi)24'.18 E
       LL)      40(gradi)01'.90 N        08(gradi)14'.00 E
       MM)      39(gradi)50'.00 N        08(gradi)14'.00 E
       NN)      39(gradi)50'.00 N        08(gradi)26'.17 E
       OO)      39(gradi)52'.72 N        08(gradi)29'.37 E
       PP)      39(gradi)54'.05 N        08(gradi)29'.37 E
Art. 3.
      Nell'ambito delle finalita' di cui  all'art. 27, terzo comma; della
    legge 31  dicembre 1982, n. 979  e all'art. 18, secondo  comma, della
    legge  6  dicembre 1991,  n.  394,  l'area naturale  marina  protetta
    "Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre", in particolare, persegue:
      a) la protezione ambientale dell'area marina interessata;
      b)  la  tutela  e  la valorizzazione  delle  risorse  biologiche  e
    geomorfologiche della zona e il ripopolamento ittico;
      c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e
    della biologia  degli ambienti  marini e costieri  dell'area naturale
    marina  protetta  e  delle  peculiari  caratteristiche  ambientali  e
    geomorfologiche della zona;
      d)  l'effettuzione  di  programmi  di carattere  educativo  per  il
    miglioramento della cultura generale  nel campo dell'ecologia e della
    biologia marina;
      e) la  realizzazione di programmi  di studio e  ricerca scientifica
    nei  settori  dell'ecologia, della  biologia  marina  e della  tutela
    ambientale,  al   fine  di   assicurare  la   conoscenza  sistematica
    dell'area;
      f)  la  promozione di uno  sviluppo socio-economico compatibile con
    la  rilevanza      naturalisticopaesaggistica   dell'area,      anche
    privilegiando   attivita'   tradizionali   locali     gia'  presenti;
    nell'ambito dell'azione di promozione di uno  sviluppo    compatibile
    con   le   predette   finalita',   per  le  attivita'  relative  alla
    canalizzazione  dei  flussi  turistici  e  di  visite   guidate,   la
    determinazione della disciplina relativa dovra' prevedere  specifiche
    facilitazioni    per    i   mezzi    di  trasporto collettivi gestiti
    preferibilmente da  cittadini residenti nel comune di Cabras.

 

 

                                   Art. 4.
      All'interno dell'area naturale marina  protetta "Penisola del Sinis
    -  Isola  Mal  di  Ventre",  per come  individuata  e  delimitata  al
    precedente art.  2, sono  vietate, fatto salvo  quanto esplicitamente
    previsto al comma  2 del presente articolo, circa i  regimi di tutela
    all'interno   delle   diverse   zone,  le   attivita'   che   possono
    compromettere la  tutela delle caratteristiche  dell'ambiente oggetto
    della protezione  e le finalita' istitutive  dell'area naurale marina
    protetta medesima, ai sensi dell'art.  19, terzo comma, della legge 6
    dicembre 1991, n. 394.
      In particolare sono vietate:
      a)  l'asportazione  anche  parziale   ed  il  danneggiamento  delle
    formazioni geologiche e minerali;
      b)  l'alterazione   con  qualsiasi  mezzo,  diretta   o  indiretta,
    dell'ambiente   geofisico   e   delle   caratteristiche   biochimiche
    dell'acqua, nonche'  la discarica di  rifiuti solidi o liquidi  e, in
    genere,  l'immissione di  qualsiasi  sostanza  che possa  modificare,
    anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;
      c)  l'introduzione   di  armi,  esplosivi  e   di  qualsiasi  mezzo
    distruttivo o di cattura, nonche' di sostanze tossiche o inquinanti;
      d) le  attivita' che possano  comunque arrecare danno,  intralcio o
    turbativa alla  realizzazione dei  programmi di  studio e  di ricerca
    scientifica da attuarsi nell'area.
      All'interno dell'area naturale marina  protetta sono individuate le
    zone sottoelencate, con i relativi regimi di tutela:
      Zona A di riserva integrale, che comprende:
      nell'isola Mal di Ventre il tratto di costa nordoccidentale; tratto
    delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati:
                   Latitudine             Longitudine
                        -                      -
       A)       39(gradi)58'.42 N       08(gradi)17'.42 E
       B)       39(gradi)59'.25 N       08(gradi)17'.19 E
       C)       39(gradi)59'.95 N       08(gradi)17'.51 E
       D)       40(gradi)00'.20 N       08(gradi)18'.40 E
       E)       40(gradi)00'.17 N       08(gradi)19'.30 E
      il tratto di mare "Su Tingiosu", da capo Sturaggia fino a metri 100
    dal  confine  con  il  comune   di  Riolo;  tratto  delimitato  dalla
    congiungente i punti sottoindicati:
                    Latitudine             Longitudine
                         -                      -
       I)       39(gradi)59'.95 N        08(gradi)24'.18 E
       L)       39(gradi)58'.92 N        08(gradi)23'.25 E
       M)       39(gradi)58'.48 N        08(gradi)23'.02 E
      il  tratto di  mare "Torre del Sevo", fino a metri 600  a sud della
    Torre   Mosca;  tratto   delimitato   dalla   congiungente  i   punti
    sottoindicati:
                 Latitudine                Longitudine
                      -                         -
       N)        39(gradi)54'.00 N       08(gradi)24'.02 E
       O)        39(gradi)54'.00 N       08(gradi)23'.68 E
       P)        39(gradi)53'.85 N       08(gradi)23'.70 E
       Q)        39(gradi)53'.59 N       08(gradi)23'.92 E
       R)        39(gradi)53'.56 N       08(gradi)24'.26 E
       S)        39(gradi)53'.68 N       08(gradi)24'.73 E
       T)        39(gradi)53'.92 N       08(gradi)24'.73 E
      il  tratto di  mare dal  faro per  metri 700  a nord  fino a  Torre
    Vecchia  a sudest,  per  una distanza  di metri  600  verso il  largo
    parallelamente  alla costa;  tratto delimitato  dalla congiungente  i
    punti sottoindicati:
                  Latitudine               Longitudine
                       -                        -
       U1)      39(gradi)51'.93 N        08(gradi)26'.20 E
       U)       39(gradi)51'.93 N        08(gradi)25'.60 E
       V)       39(gradi)51'.65 N        08(gradi)25'.52 E
       W)       39(gradi)51'.30 N        08(gradi)25'.71 E
       X)       39(gradi)51'.11 N        08(gradi)26'.18 E
       Y)       39(gradi)51'.47 N        08(gradi)26'.71 E
       Z)       39(gradi)51'.93 N        08(gradi)26'.90 E
       Z1)      39(gradi)51'.93 N        08(gradi)26'.42 E
      l'area circoscritta  tutt'intorno allo  scoglio "Il  Catalano", per
    una distanza di metri 1.000.
      In tale zona, fatto salvo quanto  indicato nel comma 1 del presente
    articolo, sono vietati:
      a)  la navigazione,  l'accesso e  la sosta  con navi  e natanti  di
    qualsiasi genere e tipo, nonche' la balneazione;
      b) la  pesca, sia professionale  che sportiva, con  qualunque mezzo
    esercitata;
      c)  la caccia,  la cattura,  la raccolta,  il danneggiamento  e, in
    genere,  qualunque   attivita'  che   possa  costituire   pericolo  o
    turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione
    di specie estranee.
      In tale zona sono, invece, consentiti:
      a) le  attivita' di  studio e di  ricerca, previamente  definite ed
    autorizzate dall'ente gestore dell'area e naturale marina protetta;
      b) il transito delle imbarcazioni e dei natanti di servizio;
      c) l'approdo nella zona  "La Caletta" alle imbarcazioni autorizzate
    dall'ente gestore.
      Zona B di riserva generale, che comprende:
      la  fascia costiera  dell'ampiezza di  metri 600,  a partire  dalla
    localita'  "Su Siccu",  all'interno  del golfo  di  Oristano, fino  a
    congiungersi alla zona di riserva  integrale di "Su Tingiosu", avendo
    intercalate due  zone di  riserva integrale; fascia  delimitata dalla
    congiungente i punti sottoindicati:
                  Latitudine               Longitudine
                       -                        -
       AA)     39(gradi)54'.21 N         08(gradi)28'.60 E
       BB)     39(gradi)53'.73 N         08(gradi)28'.52 E
       CC)     39(gradi)52'.52 N         08(gradi)26'.95 E
       Z)      39(gradi)51'.93 N         08(gradi)26'.90 E
       U)      39(gradi)51'.93 N         08(gradi)25'.60 E
       DD)     39(gradi)52'.22 N         08(gradi)25'.87 E
       EE)     39(gradi)52'.51 N         08(gradi)25'.88 E
       S)      39(gradi)53'.68 N         08(gradi)24'.73 E
       O)      39(gradi)54'.00 N         08(gradi)23'.68 E
       FF)     39(gradi)54'.50 N         08(gradi)23'.38 E
       GG)     39(gradi)57'.21 N         08(gradi)23'.75 E
       M)      39(gradi)58'.48 N         08(gradi)23'.02 E
      nell'isola Mal  di Ventre l'area sudorientale,  congiungendosi alla
    zona di riserva integrale; area delimitata dalla congiungente i punti
    sottoindicati:
                 Latitudine                Longitudine
                      -                         -
       A)      39(gradi)58'.42 N         08(gradi)17'.42 E
       H)      39(gradi)58'.55 N         08(gradi)18'.42 E
       G)      39(gradi)58'.95 N         08(gradi)19'.15 E
       F)      39(gradi)59'.51 N         08(gradi)19'.32 E
       E)      40(gradi)00'.17 N         08(gradi)19'.30 E
      In tale zona,  fatto salvo quanto indicato al comma  1 del presente
    articolo, sono vietate:
      a) qualsiasi  forma di pesca  sportiva e professionale che  non sia
    stata  previamente autorizzata  dall'ente gestore  dell'area naturale
    marina protetta;
        b) la navigazione parallelamente alla costa.
      In tale zona sono, invece, consentite:
        a) la pesca sportiva esercitata con la lenza da terra;
        b) la balneazione;
        c) le riprese e la fotografia subacquea;
      d) la navigazione e  l'attracco nelle zone appositamente delimitate
    dall'ente gestore dell'area naturale marina protetta.
      Zona C di riserva parziale, che comprende:
      il  residuo tratto  di  mare, all'interno  del perimetro  dell'area
    naturale marina protetta, come delimitato al precedente art. 2.
      In tale zona, fatto salvo quanto  indicato nel comma 1 del presente
    articolo, sono consentite:
      a) la pesca sportiva e professionale, esclusa la pesca a strascico;
      b) le  attivita' nautiche, previa autorizzazione  dell'ente gestore
    dell'area naturale marina protetta e con il rispetto, oltre che delle
    leggi  vigenti, anche  dei  limiti piu'  restrittivi posti  dall'ente
    gestore dell'area protetta medesima.
 Art. 5.
      La gestione dell'area naturale  marina protetta "Penisola del Sinis
    - Isola Mal di Ventre", ai sensi del combinato disposto dell'art. 28,
    secondo  comma della  legge 31  dicembre 1982  n. 979,  dell'art. 19,
    primo comma, della  legge 6 dicembre 1991, n.  394, nonche' dell'art.
    25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sara' affidata agli enti locali
    competenti, anche  in associazione, secondo le  intese intercorse con
    la  regione  autonoma Sardegna,  con  il  contributo di  istituti  di
    ricerca  riconosciuti  dal  M.U.R.S.T. e  associazioni  ambientaliste
    riconosciute, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986.

Art. 6.
All'onere derivante dalle prime spese relative all'istituzione
dell'area naturale marina protetta "Penisola del Sinis - Isola Mal di
Ventre" si fa fronte, per l'installazione dei segnalamenti e
quant'altro necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione
dell'area natutale marina protetta e della sua ripartizione, con L.
490.000.000, a gravare sul capitolo 4637 dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'ambiente, nonche' con la somma
iniziale di L. 100.000.000 per le spese di primo avviamento, ivi
comprese quelle relative alla stampa e diffusione di opuscoli
illustrativi e divulgativi, a gravare sul capitolo 1558 dello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, entrambi per
l'esercizio finanziario 1997.
Successivamente si provvedera' ad assegnare, per ciascun esercizio
finanziario 1998, 1999 e 2000, tenendo presenti gli attuali
stanziamenti di bilancio sul capitolo 4637, la somma non inferiore a
L. 500.000.000 per le attivita' finalizzate alla gestione ordinaria
delle aree naturali marine protette.

Art. 7.
L'ente gestore potra' avvalersi del personale del Corpo forestale
della regione autonoma della Sardegna per le attivita' all'interno
dell'area naturale marina protetta, sulla base del contingente di
personale a tal fine determinato dalla regione.

Art. 8.
Il regolamento di esecuzione del presente decreto e di
organizzazione dell'area naturale marina protetta sara' approvato,
sentita la regione autonoma della Sardegna e l'ente gestore
interessato, ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n.
979, come modificato dall'art. 19, quinto comma, della legge 6
dicembre 1991, n. 394, entro centoventi giorni dalla convenzione di
affidamento dell'area protetta medesima all'ente delegato.
Nel suddetto regolamento dovra' essere prevista l'istituzione di un
comitato tecnicoscientifico con compiti di ausilio all'ente gestore e
alla commissione di riserva. In tale organismo dovra' essere
assicurata adegnata rappresentanza al Ministero dell'ambiente e alla
regione Sardegna.

Art. 9.
Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla
perimetrazione e alle finalita' indicate, potranno essere oggetto di
riconsiderazione, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli
inquinamenti per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della
gestione sotto il profilo socio-economico volto al perseguimento
dello sviluppo sostenibile delle aree interessate.
Roma, 12 dicembre 1997
Il Ministro: Ronchi
Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 1

ALLEGATO NON DISPONIBILE