Riferimenti legislativi

GU n. 47 del 26-02-1998

MINISTERO DELL'AMBIENTE
DECRETO 12 dicembre 1997
Istituzione dell'area naturale marina protetta denominata
"Tavolara - Punta Coda Cavallo".

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
D'intesa con il Ministro del tesoro;

Visto il titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante
disposizioni per la difesa del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero
dell'ambiente;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394,
e in particolare gli articoli 8 e 18;
Visto l'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con
il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile
in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al
Ministero dell'ambiente;
Vista la proposta della Consulta per la difesa del mare dagli
inquinamenti formulata nella riunione del 26 maggio 1995;
Visto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al
mare espresso con nota del 28 giugno 1995, prot. 39159;
Visto il parere della regione autonoma della Sardegna espresso con
nota del 27 settembre 1995, prot. 37081;
Visti i pareri dei comuni di Lori - Porto San Paolo (nota del 31
ottobre 1995, prot. 6558), San Teodoro (nota del 13 ottobre 1995,
prot. 7568) e Olbia (nota del 31 agosto 1995, prot. 31914);
Vista la nota n. SCN/ST/97/4465 del 21 marzo 1997, con la quale il
Servizio conservazione della natura ha trasmesso la delibera del
Comitato per le aree naturali protette di approvazione
dell'aggiornamento per l'anno 1996 del Programma triennale per le
aree naturali protette 1994/1996;
Vista l'intesa tra il Ministero dell'ambiente e la regione autonoma
della Sardegna sottoscritta in data 22 aprile 1997;
Vista la nota d'intesa del Ministro del tesoro n. 177851 del 1
settembre 1997;
Ravvisata la necessita' di provvedere all'istituzione della citata
area naturale marina protetta denominata "Tavolara - Punta Coda
Cavallo";
Decreta:
Art. 1.
E' istituita, d'intesa con il Ministro del tesoro, ai sensi della
legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata ed integrata dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area naturale marina protetta
denominata "Tavolara - Punta Coda Cavallo".

                                   Art. 2.
      Con riferimento alla cartografia  allegata al presente decreto, del
    quale costituisce  parte integrante, l'area naturale  marina protetta
    "Tavolara -  Punta Coda Cavallo"  e' delimitata dalla  congiungente i
    seguenti  punti, comprendendo  anche  i  relativi territori  costieri
    appartenenti al demanio marittimo:
               Latitudine        Longitudine
                    -                 -
    O)     40(gradi)55'.16 N   09(gradi)38'.70 E
    GG)    40(gradi)56'.41 N   09(gradi)44'.25 E
    HH)    40(gradi)35'.20 N   09(gradi)48'.50  E
    II)    40(gradi)51'.14 N   09(gradi)48'.50 E
    LL)    40(gradi)45'.93 N   09(gradi)41'.70 E

 

Art. 3.
Nell'ambito delle finalita' di cui all'art. 27, terzo comma, della
legge 31 dicembre 1982, n. 979 e all'art. 18, secondo comma, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area naturale marina protetta
"Tavolara - Punta Coda Cavallo", in particolare, persegue:
a) la protezione ambientale dell'area marina interessata;
b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e
geomorfologiche della zona;
c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e
della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area naturale
marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e
geomorfologiche della zona;
d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il
miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della
biologia marina;
e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica
nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela
ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica
dell'area;
f) la promozione di uno sviluppo socioeconomico compatibile con la
rilevanza naturalisticopaesaggistica dell'area, anche privilegiando
attivita' tradizionali locali gia' presenti; nell'ambito dell'azione
di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalita',
per le attivita' relative alla canalizzazione dei flussi turistici e
di visite guidate, la determinazione della disciplina relativa dovra'
prevedere specifiche facilitazioni per i mezzi di trasporto
collettivi gestiti preferibilmente da cittadini residenti nei comuni
di Olbia, San Teodoro e Loiri Porto San Paolo.

                                   Art. 4.
      All'interno dell'area  naturale marina  protetta "Tavolara  - Punta
    Coda Cavallo", per  come individuata e delimitata  al precedente art.
    2, sono vietate, fatto salvo  quanto esplicitamente previsto al comma
    2 del  presente articolo circa  i regimi di tutela  all'interno delle
    diverse  zone protette,  le  attivita' che  possono compromettere  la
    tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e
    le finalita' istitutive dell'area  naturale marina protetta medesima,
    ai sensi dell'art.  19, terzo comma, della legge 6  dicembre 1991, n.
    394.
      All'interno dell'area naturale marina  protetta sono individuate le
    zone sottoelencate, con i relativi regimi di tutela:
      Zona A di riserva integrale, che comprende:
      nell'isola di  Tavolara l'area costiera  nordorientale comprendente
    Cala di Ponente, Coda di Fuori,  Punta Timone, Tanca, Punta del Papa,
    punto a  sudest di Passo Maso,  di circa 300 metri  di ampiezza; area
    delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:
               Latitudine         Longitudine
                    -                  -
    A)      40(gradi)55'.13 N   09(gradi)43'.64 E
    B)      40(gradi)55'.46 N   09(gradi)43'.64 E
    C)      40(gradi)55'.86 N   09(gradi)44'.28 E
    D)      40(gradi)54'.81 N   09(gradi)44'.78 E
    E)      40(gradi)54'.46 N   09(gradi)44'.58 E
    F)      40(gradi)54'.05 N   09(gradi)43'.23 E
    G)      40(gradi)54'.05 N   09(gradi)42'.91 E
      nell'isola Molarotto  l'area pentagonale circostante  Molarotto per
    un'ampiezza di circa 750 metri ad  est e ad ovest (lati), circa 1.000
    metri  a nord  (vertice)  e  circa 1.500  metri  a  sud (lato);  area
    delimitata dalla congiungente i punti sotto indicati:
               Latitudine        Longitudine
                    -                 -
    H)     40(gradi)53'.41 N  09(gradi)46'.72 E
    I)     40(gradi)52'.58 N  09(gradi)47'.32 E
    L)     40(gradi)51'.55 N  09(gradi)47'.32 E
    M)     40(gradi)51'.55 N  09(gradi)46'.10 E
    N)     40(gradi)52'.58 N  09(gradi)46'.10 E
      In tali zone e' consentito:
      a)  l'accesso  al personale  dell'ente  gestore,  per attivita'  di
    servizio,  e a  quello scientifico,  per lo  svolgimento di  ricerche
    debitamente autorizzate;
      b)  la realizzazione  di  visite  guidate subacquee,  regolamentate
    dall'ente gestore,  in aree  limitate e secondo  percorsi prefissati,
    tenendo, comunque, conto delle esigenze di elevata tutela ambientale.
      Conseguentemente  in tali  zone sono  vietate la  balneazione e  la
    pesca sia professionale che sportiva,  nonche' il transito di natanti
    fatta eccezione per quelli dell'area naturale marina protetta.
      Zona B di riserva generale, che comprende:
      il tratto  di mare compreso tra  Capo Ceraso e il  limite sud della
    caletta  Sa Enas Appara, per  un'ampiezza di circa 700  metri; tratto
    delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati:
              Latitudine        Longitudine
                   -                 -
    O)     40(gradi)55'.16 N  09(gradi)38'.70 E
    P)     40(gradi)54'.79 N  09(gradi)39'.30 E
    Q)     40(gradi)53'.70 N  09(gradi)38'.11 E
    R)     40(gradi)53'.97 N  09(gradi)37'.71 E
      il  tratto  di mare  compreso  tra  Coda  dellu  Furru e  Punta  di
    Tamerigio (Capo Coda Cavallo); tratto delimitato dalla congiungente i
    punti sottoindicati:
               Latitudine        Longitudine
                    -                 -
    MM)    40(gradi)50'.65 N  09(gradi)43'.60 E
    NN)    40(gradi)50'.65 N  09(gradi)44'.30 E
    OO)    40(gradi)49'.57 N  09(gradi)44'.30 E
    PP)    40(gradi)49'.57 N  09(gradi)42'.40 E
    QQ)    40(gradi)49'.88 N  09(gradi)42'.40 E
      nell'isola   di  Tavolara   l'area  di   mare  costiera   del  lato
    nordoccidentale, per  un'ampiezza di circa  500 metri dalla  costa, e
    dei lati nordorientale  e sudorientale, per un'ampiezza  di circa 300
    metri  dalla  zona A;  area  delimitata  dalla congiungente  i  punti
    sottoelencati:
               Latitudine        Longitudine
                    -                 -
    Z)     40(gradi)53'.56 N  09(gradi)40'.65 E
    S)     40(gradi)53'.79 N  09(gradi)40'.42 E
    T)     40(gradi)55'.33 N  09(gradi)43'.41 E
    U)     40(gradi)55'.52 N  09(gradi)43'.41 E
    V)     40(gradi)56'.08 N  09(gradi)44'.26 E
    W)     40(gradi)54'.70 N  09(gradi)46'.80 E
    X)     40(gradi)53'.72 N  09(gradi)42'.68 E
    Y)     40(gradi)53'.90 N  09(gradi)42'.58 E
      nelle  isole  di  Molara  e  Molarotto  il  poligono  quadrangolare
    circostante la  zona di Molara  e la  zona A di  Molarotto delimitato
    dalle congiungenti i punti sottoelencati:
               Latitudine        Longitudine
                    -                 -
    AA)    40(gradi)52'.81 N  09(gradi)43'.64 E
    BB)    40(gradi)53'.41 N  09(gradi)47'.71 E
    CC)    40(gradi)51'.26 N  09(gradi)47'.71 E
    DD)    40(gradi)51'.26 N  09(gradi)42'.39 E
    EE)    40(gradi)52'.62 N  09(gradi)42'.39 E
    FF)    40(gradi)52'.76 N  09(gradi)43'.28 E
      In tale zona,  fatto salvo quanto disposto  dalla normativa vigente
    sono consentite:
      a) la navigazione  a natanti e imbarcazioni a  bassa velocita' (non
    oltre 10 nodi);
      b)  le visite,  anche  subacquee,  regolamentate dall'ente  gestore
    dell'area naturale marina protetta;
      c) la balneazione;
      d)  l'ormeggio   alle  apposite  strutture   predisposte  dall'ente
    gestore;
      e) la piccola  pesca con attrezzi selettivi e che  non danneggino i
    fondali, ai  pescatori professionisti  dei comuni  le cui  coste sono
    comprese   nell'area  naturale   marina  protetta,   con  un   carico
    giornaliero  regolamentato   dall'ente  gestore   dell'area  protetta
    medesima.
      Conseguentemente in  tali zone sono vietate  la pesca professionale
    con  reti a  strascico  e  cianciolo nonche'  la  pesca sportiva  con
    qualunque mezzo esercitato.
      Zona C di riserva parziale; che comprende:
      il  residuo tratto  di  mare, all'interno  del perimetro  dell'area
    naturale marina protetta come delimitato al precedente art. 2.
      In tale zona, fatto salvo  quanto disposto dalla normativa vigente,
    sono consentite:
        a) la navigazione a natanti e imbarcazioni;
      b)  l'ormeggio,  come  regolamentato  dall'ente  gestore  dell'area
    naturale marina protetta;
      c) le immersioni subacquee, compatibili con la tutela dei fondali;
      d) la piccola  pesca con attrezzi selettivi e che  non danneggino i
    fondali, ai  pescatori professionisti  dei comuni  le cui  coste sono
    comprese nell'area naturale marina protetta;
        e) la pesca sportiva con lenze e canne da fermo.
      Sia nella zona A che in quella  B e in quella C e' comunque vietato
    l'ancoraggio,  salvo  che  nelle zone  appositamente  individuate  ed
    attrezzate.
Art. 5.
      La gestione  dell'area naturale  marina protetta "Tavolara  - Punta
    Coda Cavallo",  ai sensi del  combinato disposto dell'art.  28, comma
    secondo, della legge 31 dicembre 1982,  n. 979, e dell'art. 19, comma
    primo,  della legge  6 dicembre  1991, n.  394, nonche'  dell'art. 25
    della   legge  8   giugno   1990,  n.   142,   sara'  affidata   alle
    amministrazioni  pubbliche  territorialmente  interessate,  anche  in
    associazione, con  il contributo di istituti  di ricerca riconosciuti
    dal  Ministero   dell'universita'  e  della  ricerca   scientifica  e
    tecnologica  e  associazioni  ambientaliste  riconosciute,  ai  sensi
    dell'art. 13 della legge n. 349/1986.

Art. 6.
All'onere derivante dalle prime spese relative all'istituzione
dell'area naturale marina protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo" si
fa fronte, per l'installazione dei segnalamenti e quant'altro
necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area
naturale marina protetta e della sua ripartizione, con lire
245.000.000 a gravare sul capitolo 4637 dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'ambiente, nonche' con la somma
iniziale di L. 100.000.000 per le spese di primo avviamento, ivi
comprese quelle relative allastampa e diffusione di opuscoli
illustrativi e divulgativi, a gravare sul capitolo 1558 dello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, entrambe per
l'esercizio finanziario 1997.
Successivamente si provvedera' ad assegnare, per ciascun esercizio
finanziario 1998, 1999 e 2000, tenendo presenti gli attuali
stanziamenti di bilancio sul medesimo capitolo 4637, la somma non
inferiore a L. 500.000.000 per le attivita' finalizzate alla gestione
ordinaria delle aree naturali marine protette.

Art. 7.
L'ente gestore potra' avvalersi del personale del Corpo forestale
della regione autonoma della Sardegna per le attivita' all'interno
dell'area naturale marina protetta, sulla base del contingente di
personale a tal fine determinato dalla regione.

Art. 8.
Il regolamento di esecuzione del presente decreto e di
organizzazione dell'area naturale marina protetta sara' approvato,
sentita la regione autonoma della Sardegna e i comuni interessati, ai
sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come
modificato dall'art. 19, comma quinto, della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, entro centoventi giorni dalla convenzione di affidamento
dell'area protetta medesima all'ente delegato.
Nel suddetto regolamento dovra' essere prevista l'istituzione di un
comitato tecnicoscientifico con compiti di ausilio all'ente gestore e
alla commissione di riserva. In tale organismo dovra' essere
assicurata adeguata rappresentanza al Ministero dell'ambiente e alla
regione autonoma della Sardegna.

Art. 9.
Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla
perimetrazione e alle finalita' indicate, potranno essere oggetto di
riconsiderazione, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli
inquinamenti per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della
gestione sotto il profilo socioeconomico volto al perseguimento dello
sviluppo sostenibile delle aree interessate.
Roma, 12 dicembre 1997
Il Ministro: Ronchi
Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 2

ALLEGATO NON DISPONIBILE