GU n. 47 del 26-02-1998
MINISTERO DELL'AMBIENTE
DECRETO 12 dicembre 1997
Istituzione dell'area naturale marina protetta denominata
"Tavolara - Punta
Coda Cavallo".
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
D'intesa con il Ministro del tesoro;
Visto il titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante
disposizioni per la difesa del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero
dell'ambiente;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394,
e in particolare gli articoli 8 e 18;
Visto l'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con
il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile
in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al
Ministero dell'ambiente;
Vista la proposta della Consulta per la difesa del mare dagli
inquinamenti formulata nella riunione del 26 maggio 1995;
Visto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al
mare espresso con nota del 28 giugno 1995, prot. 39159;
Visto il parere della regione autonoma della Sardegna espresso con
nota del 27 settembre 1995, prot. 37081;
Visti i pareri dei comuni di Lori - Porto San Paolo (nota del 31
ottobre 1995, prot. 6558), San Teodoro (nota del 13 ottobre 1995,
prot. 7568) e Olbia (nota del 31 agosto 1995, prot. 31914);
Vista la nota n. SCN/ST/97/4465 del 21 marzo 1997, con la quale il
Servizio conservazione della natura ha trasmesso la delibera del
Comitato per le aree naturali protette di approvazione
dell'aggiornamento per l'anno 1996 del Programma triennale per le
aree naturali protette 1994/1996;
Vista l'intesa tra il Ministero dell'ambiente e la regione autonoma
della Sardegna sottoscritta in data 22 aprile 1997;
Vista la nota d'intesa del Ministro del tesoro n. 177851 del 1
settembre 1997;
Ravvisata la necessita' di provvedere all'istituzione della citata
area naturale marina protetta denominata "Tavolara - Punta Coda
Cavallo";
Decreta:
Art. 1.
E' istituita, d'intesa con il Ministro del tesoro, ai sensi della
legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata ed integrata dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area naturale marina protetta
denominata "Tavolara - Punta Coda Cavallo".
Art. 2.
Con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto, del
quale costituisce parte integrante, l'area naturale marina protetta
"Tavolara - Punta Coda Cavallo" e' delimitata dalla congiungente i
seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri
appartenenti al demanio marittimo:
Latitudine Longitudine
- -
O) 40(gradi)55'.16 N 09(gradi)38'.70 E
GG) 40(gradi)56'.41 N 09(gradi)44'.25 E
HH) 40(gradi)35'.20 N 09(gradi)48'.50 E
II) 40(gradi)51'.14 N 09(gradi)48'.50 E
LL) 40(gradi)45'.93 N 09(gradi)41'.70 E
Art. 3.
Nell'ambito delle finalita' di cui all'art. 27, terzo comma, della
legge 31 dicembre 1982, n. 979 e all'art. 18, secondo comma, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area naturale marina protetta
"Tavolara - Punta Coda Cavallo", in particolare, persegue:
a) la protezione ambientale dell'area marina interessata;
b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e
geomorfologiche della zona;
c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e
della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area naturale
marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e
geomorfologiche della zona;
d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il
miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della
biologia marina;
e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica
nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela
ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica
dell'area;
f) la promozione di uno sviluppo socioeconomico compatibile con la
rilevanza naturalisticopaesaggistica dell'area, anche privilegiando
attivita' tradizionali locali gia' presenti; nell'ambito dell'azione
di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalita',
per le attivita' relative alla canalizzazione dei flussi turistici e
di visite guidate, la determinazione della disciplina relativa dovra'
prevedere specifiche facilitazioni per i mezzi di trasporto
collettivi gestiti preferibilmente da cittadini residenti nei comuni
di Olbia, San Teodoro e Loiri Porto San Paolo.
Art. 4.
All'interno dell'area naturale marina protetta "Tavolara - Punta
Coda Cavallo", per come individuata e delimitata al precedente art.
2, sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente previsto al comma
2 del presente articolo circa i regimi di tutela all'interno delle
diverse zone protette, le attivita' che possono compromettere la
tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e
le finalita' istitutive dell'area naturale marina protetta medesima,
ai sensi dell'art. 19, terzo comma, della legge 6 dicembre 1991, n.
394.
All'interno dell'area naturale marina protetta sono individuate le
zone sottoelencate, con i relativi regimi di tutela:
Zona A di riserva integrale, che comprende:
nell'isola di Tavolara l'area costiera nordorientale comprendente
Cala di Ponente, Coda di Fuori, Punta Timone, Tanca, Punta del Papa,
punto a sudest di Passo Maso, di circa 300 metri di ampiezza; area
delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:
Latitudine Longitudine
- -
A) 40(gradi)55'.13 N 09(gradi)43'.64 E
B) 40(gradi)55'.46 N 09(gradi)43'.64 E
C) 40(gradi)55'.86 N 09(gradi)44'.28 E
D) 40(gradi)54'.81 N 09(gradi)44'.78 E
E) 40(gradi)54'.46 N 09(gradi)44'.58 E
F) 40(gradi)54'.05 N 09(gradi)43'.23 E
G) 40(gradi)54'.05 N 09(gradi)42'.91 E
nell'isola Molarotto l'area pentagonale circostante Molarotto per
un'ampiezza di circa 750 metri ad est e ad ovest (lati), circa 1.000
metri a nord (vertice) e circa 1.500 metri a sud (lato); area
delimitata dalla congiungente i punti sotto indicati:
Latitudine Longitudine
- -
H) 40(gradi)53'.41 N 09(gradi)46'.72 E
I) 40(gradi)52'.58 N 09(gradi)47'.32 E
L) 40(gradi)51'.55 N 09(gradi)47'.32 E
M) 40(gradi)51'.55 N 09(gradi)46'.10 E
N) 40(gradi)52'.58 N 09(gradi)46'.10 E
In tali zone e' consentito:
a) l'accesso al personale dell'ente gestore, per attivita' di
servizio, e a quello scientifico, per lo svolgimento di ricerche
debitamente autorizzate;
b) la realizzazione di visite guidate subacquee, regolamentate
dall'ente gestore, in aree limitate e secondo percorsi prefissati,
tenendo, comunque, conto delle esigenze di elevata tutela ambientale.
Conseguentemente in tali zone sono vietate la balneazione e la
pesca sia professionale che sportiva, nonche' il transito di natanti
fatta eccezione per quelli dell'area naturale marina protetta.
Zona B di riserva generale, che comprende:
il tratto di mare compreso tra Capo Ceraso e il limite sud della
caletta Sa Enas Appara, per un'ampiezza di circa 700 metri; tratto
delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati:
Latitudine Longitudine
- -
O) 40(gradi)55'.16 N 09(gradi)38'.70 E
P) 40(gradi)54'.79 N 09(gradi)39'.30 E
Q) 40(gradi)53'.70 N 09(gradi)38'.11 E
R) 40(gradi)53'.97 N 09(gradi)37'.71 E
il tratto di mare compreso tra Coda dellu Furru e Punta di
Tamerigio (Capo Coda Cavallo); tratto delimitato dalla congiungente i
punti sottoindicati:
Latitudine Longitudine
- -
MM) 40(gradi)50'.65 N 09(gradi)43'.60 E
NN) 40(gradi)50'.65 N 09(gradi)44'.30 E
OO) 40(gradi)49'.57 N 09(gradi)44'.30 E
PP) 40(gradi)49'.57 N 09(gradi)42'.40 E
QQ) 40(gradi)49'.88 N 09(gradi)42'.40 E
nell'isola di Tavolara l'area di mare costiera del lato
nordoccidentale, per un'ampiezza di circa 500 metri dalla costa, e
dei lati nordorientale e sudorientale, per un'ampiezza di circa 300
metri dalla zona A; area delimitata dalla congiungente i punti
sottoelencati:
Latitudine Longitudine
- -
Z) 40(gradi)53'.56 N 09(gradi)40'.65 E
S) 40(gradi)53'.79 N 09(gradi)40'.42 E
T) 40(gradi)55'.33 N 09(gradi)43'.41 E
U) 40(gradi)55'.52 N 09(gradi)43'.41 E
V) 40(gradi)56'.08 N 09(gradi)44'.26 E
W) 40(gradi)54'.70 N 09(gradi)46'.80 E
X) 40(gradi)53'.72 N 09(gradi)42'.68 E
Y) 40(gradi)53'.90 N 09(gradi)42'.58 E
nelle isole di Molara e Molarotto il poligono quadrangolare
circostante la zona di Molara e la zona A di Molarotto delimitato
dalle congiungenti i punti sottoelencati:
Latitudine Longitudine
- -
AA) 40(gradi)52'.81 N 09(gradi)43'.64 E
BB) 40(gradi)53'.41 N 09(gradi)47'.71 E
CC) 40(gradi)51'.26 N 09(gradi)47'.71 E
DD) 40(gradi)51'.26 N 09(gradi)42'.39 E
EE) 40(gradi)52'.62 N 09(gradi)42'.39 E
FF) 40(gradi)52'.76 N 09(gradi)43'.28 E
In tale zona, fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente
sono consentite:
a) la navigazione a natanti e imbarcazioni a bassa velocita' (non
oltre 10 nodi);
b) le visite, anche subacquee, regolamentate dall'ente gestore
dell'area naturale marina protetta;
c) la balneazione;
d) l'ormeggio alle apposite strutture predisposte dall'ente
gestore;
e) la piccola pesca con attrezzi selettivi e che non danneggino i
fondali, ai pescatori professionisti dei comuni le cui coste sono
comprese nell'area naturale marina protetta, con un carico
giornaliero regolamentato dall'ente gestore dell'area protetta
medesima.
Conseguentemente in tali zone sono vietate la pesca professionale
con reti a strascico e cianciolo nonche' la pesca sportiva con
qualunque mezzo esercitato.
Zona C di riserva parziale; che comprende:
il residuo tratto di mare, all'interno del perimetro dell'area
naturale marina protetta come delimitato al precedente art. 2.
In tale zona, fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente,
sono consentite:
a) la navigazione a natanti e imbarcazioni;
b) l'ormeggio, come regolamentato dall'ente gestore dell'area
naturale marina protetta;
c) le immersioni subacquee, compatibili con la tutela dei fondali;
d) la piccola pesca con attrezzi selettivi e che non danneggino i
fondali, ai pescatori professionisti dei comuni le cui coste sono
comprese nell'area naturale marina protetta;
e) la pesca sportiva con lenze e canne da fermo.
Sia nella zona A che in quella B e in quella C e' comunque vietato
l'ancoraggio, salvo che nelle zone appositamente individuate ed
attrezzate.
Art. 5.
La gestione dell'area naturale marina protetta "Tavolara - Punta
Coda Cavallo", ai sensi del combinato disposto dell'art. 28, comma
secondo, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dell'art. 19, comma
primo, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonche' dell'art. 25
della legge 8 giugno 1990, n. 142, sara' affidata alle
amministrazioni pubbliche territorialmente interessate, anche in
associazione, con il contributo di istituti di ricerca riconosciuti
dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e associazioni ambientaliste riconosciute, ai sensi
dell'art. 13 della legge n. 349/1986.
Art. 6.
All'onere derivante dalle prime spese relative all'istituzione
dell'area naturale marina protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo" si
fa fronte, per l'installazione dei segnalamenti e quant'altro
necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area
naturale marina protetta e della sua ripartizione, con lire
245.000.000 a gravare sul capitolo 4637 dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'ambiente, nonche' con la somma
iniziale di L. 100.000.000 per le spese di primo avviamento, ivi
comprese quelle relative allastampa e diffusione di opuscoli
illustrativi e divulgativi, a gravare sul capitolo 1558 dello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, entrambe per
l'esercizio finanziario 1997.
Successivamente si provvedera' ad assegnare, per ciascun esercizio
finanziario 1998, 1999 e 2000, tenendo presenti gli attuali
stanziamenti di bilancio sul medesimo capitolo 4637, la somma non
inferiore a L. 500.000.000 per le attivita' finalizzate alla gestione
ordinaria delle aree naturali marine protette.
Art. 7.
L'ente gestore potra' avvalersi del personale del Corpo forestale
della regione autonoma della Sardegna per le attivita' all'interno
dell'area naturale marina protetta, sulla base del contingente di
personale a tal fine determinato dalla regione.
Art. 8.
Il regolamento di esecuzione del presente decreto e di
organizzazione dell'area naturale marina protetta sara' approvato,
sentita la regione autonoma della Sardegna e i comuni interessati, ai
sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come
modificato dall'art. 19, comma quinto, della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, entro centoventi giorni dalla convenzione di affidamento
dell'area protetta medesima all'ente delegato.
Nel suddetto regolamento dovra' essere prevista l'istituzione di un
comitato tecnicoscientifico con compiti di ausilio all'ente gestore e
alla commissione di riserva. In tale organismo dovra' essere
assicurata adeguata rappresentanza al Ministero dell'ambiente e alla
regione autonoma della Sardegna.
Art. 9.
Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla
perimetrazione e alle finalita' indicate, potranno essere oggetto di
riconsiderazione, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli
inquinamenti per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della
gestione sotto il profilo socioeconomico volto al perseguimento dello
sviluppo sostenibile delle aree interessate.
Roma, 12 dicembre 1997
Il Ministro: Ronchi
Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 2
ALLEGATO NON DISPONIBILE