Gazzetta Ufficiale della R.I. Serie Generale n°295 del
19.12.1989
Decreto 14 luglio 1989
Istituzione della riserva naturale marina denominata
"Isole Tremiti" nell'omonimo arcipelago
Il Ministro dell'ambiente
di concerto con
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
Visti gli articoli 26,27,28,30,31,32 della legge 31 dicembre
1982, n. 979, recante disposizione per la difesa del mare, come modificata ed
integrata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, Istitutiva del Ministero
dell'Ambiente;
Vista la proposta della Consulta per la difesa del mare degli inquinamenti
formulata nella seduta del 21 giugno 1988, che costituisce parte integrante del
presente decreto:
Visto il parere della regione Puglia;
Visti il parere del comune delle Isole Tremiti;
Visto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica
applicata alla pesca marittima;
Ravvisata l'opportunità di provvedere all'istituzione della riserva naturale
marina <<Isole Tremiti>>;
Decreta:
Art. 1
E' istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n.979, come modificata ed integrata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, la riserva naturale marina denominata "Isole Tremiti" nell'omonimo arcipelago.
Art. 2
La riserva marina di cui al precedente art. 1 interessa l'area costiera che circonda le isole di S.Domino, S.Nicola, Caprara e Pianosa per tutto il tratto di mare ricompreso in via di massima fino all'isobata dei 70 metri e secondo quanto puntualmente indicato nella cartografia allegata al presente decreto con i numeri I e II.
Art. 3
Nell'ambito delle finalità di cui all'art.27, terzo comma,
lettere b) e c), della legge 31 dicembre 1982, n. 979, la riserva naturale
marina Isole Tremiti in particolare persegue:
a) la protezione ambientale dell'area marina interessata;
b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e il ripopolamento
ittico della zona;
c) la diffusione della conoscenza della biologia, degli ambienti marini e delle
peculiari caratteristiche geologiche e geomorfologiche della zona;
d) l'effettuazione di programma di carattere divulgativo-educativo per il
miglioramento della cultura generale nel campo della biologia e della ecologia
marina;
e) l'effettuazione di programmi di ricerca scientifica nei settori della
biologia marina e della tutela ambientale;
f) la promozione di uno sviluppo socio economico compatibile con la rilevanza
naturalistico-paesaggistica dell'arcipelago, anche privilegiando attività
tradizionali locali già presenti. Nell'ambito dell'azione di promozione di
sviluppo compatibile, per le attività relative alla canalizzazione dei flussi
turistici e di visite guidate, la determinazione della disciplina relativa
dovrà prevedere specifiche facilitazioni per i mezzi di trasporto collettivo
gestiti direttamente da cittadini residenti nel comune.
Art. 4.
L'area della riserva marina Isole Tremiti è delimitata nel
mare circostante l'arcipelago delle Isole Tremiti, dalla congiungente i seguenti
punti:
a) lat. 42°08'16" N, long. 015°30'00"E;
b) lat. 42°08'30" N, long. 015°30'30"E;
c) lat. 42°08'24" N, long. 015°32'00"E;
d) lat. 42°07'30" N, long. 015°31'30"E;
e) lat. 42°05'30" N, long. 015°29'00"E;
f) lat. 42°05'48" N, long. 015°28'06"E;
g) lat. 42°06'21" N, long. 015°28'09"E;
h) lat. 42°06'42" N, long. 015°28'12"E;
i) lat. 42°07'30" N, long. 015°28'18"E;
nonché nel mare circostante l'isola di Pianosa, dalla congiungente i seguenti
punti:
A) lat. 42°13'42" N, long. 015°44'30"E;
B) lat. 42°13'36" N, long. 015°45'20"E;
C) lat. 42°12'54" N, long. 015°45'00"E;
D) lat. 42°13'00" N, long. 015°44'12"E;
E) lat. 42°13'30" N, long. 015°44'00"E;
come indicato nella cartografia allegata sotto i numeri I e II al presente
decreto.
Zona A di riserva integrale.
Comprende il tratto di mare che circonda l'isola di Pianosa, delimitato dai
punti da A) ad E) come sopra individuati ed indicati nella cartografia allegata
sotto il numero 1 al presente decreto, secondo una linea ideale di confine che
per quanto possibile, segue l'isobata dei 70 metri.
In tale zona sono vietate:
a) l'asportazione anche parziale ed il danneggiamento delle formazioni
geologiche e minerali;
b) la balneazione nonché la navigazione, l'accesso e la sosta, con navi e
natanti di qualsiasi genere e tipo ad eccezione di quelli autorizzati dall'ente
gestore per finalità scientifiche e per visite guidate;
c) la pesca sia professionale che sportiva con qualunque mezzo esercitata;
d) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e in genere qualunque
attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie di animali o
vegetali ivi compresa l'immissione di specie estranee;
e) l'alterazione, con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente
geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica
dei rifiuti solidi o liquidi e in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che
possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente
marino;
f) l'introduzione di armi, esplosivi di qualsiasi mezzo distruttivo o di
cattura, nonché sostanze tossiche o inquinanti;
g) le attività che possono comunque arrecare danno, intralcio o turbativa ai
programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi sull'area;
h) l'immersione con o senza apparecchio di respirazione, ad eccezione di quelle
autorizzate dall'ente gestore.
Tutta la zona A è delimitata da apposite boe a mare.
Zona B di riserva generale.
Comprende la zona di mare dell'isola di Caprara delimitata dalla congiungete
i seguenti punti: 1) di latitudine 42°07'57" N e longitudine
015°30'26" E, a), b), c), d), di latitudine e longitudine sopra indicata,
ed m) di latitudine 42°07'58" N e longitudine 015°30'48" E, nonché
la zona di mare dell'isola di San Domino delimitata dalla congiungente i
seguenti punti n), di latitudine 42°06'42" N e longitudine
015°28'37" E, g), h), di latitudine e longitudine sopra indicata ed o), di
latitudine 42°06'42" N e longitudine 015 28'32" E. Tale zona
comprende la parte costiera dell'isola di Caprara, da Cala Sorrentino allo
scoglio Caciocavallo verso l'esterno dell'arcipelago e, per l'isola di san
Domino, l'area compresa fra il faro di Punta Provvidenza e Punta Secca,
all'interno di una linea ideale di confine che per quanto possibile segna
l'isobata dei 70 metri, secondo quanto indicato nella cartografia allegata sotto
il numero II al seguente decreto.
In tale zona sono vietate:
a) qualsiasi forma di pesca o di prelievo da parte dei subacquei muniti o meno
di apparecchi respiratori;
b) qualsiasi forma di pesca sportiva o professionale che non sia stata
preventivamente autorizzata dall'ente di gestione della riserva;
c) la navigazione tranne quella autorizzata dall'ente gestore;
d) qualsiasi attività che possa alterare direttamente o indirettamente
l'ambiente geofisico o possa comunque arrecare danno all'ambiente.
In questa zona l'autorità di gestione della riserva può autorizzare attività
di pesca professionale o sportiva esercitata unicamente con le lenze da fermo o
da traino nonché immersioni ed attività di fotografia subacquea.
Zona C di riserva parziale.
Comprende il residuo tratto di mare, così come delimitato nel primo capoverso
del presente articolo, circondante l'isola di San Domino e l'isola di Caprara e
non ricompreso nella zona B di riserva generale, nonché quello circondante
l'isola di San Nicola all' interno di una linea ideale di confine che per quanto
possibile segue l'isobata dei 70 metri.
In tale zona è vietata qualsiasi forma di pesca professionale che non sia stata
preventivamente autorizzata dall'ente gestore della riserva.
E' ammessa qualsiasi forma di pesca sportiva nei limiti consentiti dalla vigente
legislazione, salvo la facoltà dell'ente di gestione della riserva di prevedere
limiti più restrittivi volti esclusivamente alla tutela ed all'inclemento delle
risorse biologiche.
Il regolamento di cui al successivo art. 8 prevederà le condizioni ed i limiti
di eventuali deroghe di divieti di cui al presente articolo, strettamente
compatibili con il perseguimento delle finalità di cui al presente art. 3.
Sono fatti salvi gli eventuali, ulteriori vincoli risultanti dal piano generale
di cui all'art. 1 della legge n.979 del 1982.
Art. 5
La gestione della riserva marina "Isole Tremiti" è affidata in via provvisoria alla Capitaneria di Porto di Manfredonia in attesa che sia delegata con apposita convenzione da stipularsi a parte ai sensi dell'art.28 della legge 31 dicembre 1982, n.979, come modifica dalla legge 8 luglio 1986, n. 349.
Art. 6.
All'onere finanziario per la gestione della riserva marina di
Isole Tremiti si provvede con:
il contributo dello Stato, da disporsi con decreto della marina mercantile a
carico del cap. 2556 dello stato di previsione della spesa del Ministero della
marina mercantile;
gli eventuali contributi di enti o di privati;
i proventi derivanti dalla gestione dei servizi connessi alla fruizione della
riserva stessa.
Nella prima applicazione del presente decreto è disposta l'erogazione di un
contributo straordinario di centocinquanta milioni di lire per le spese di primo
avviamento e di vigilanza, nonché per la installazione delle boe che delimitano
i confini della zona A della riserva. La relativa spesa è imputata al cap. 2556
dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per
l'esercizio finanziario 1989.
Art. 7.
La vigilanza sulla riserva, il perseguimento delle eventuali violazioni alle norme del presente decreto, nonché la irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 30 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono affidati alla capitaneria di porto di Manfredonia.
Art. 8
Il regolamento di esecuzione del presente decreto e di
organizzazione della riserva sarà approvato ai sensi dell'art. 28 della legge
31 dicembre 1982, n. 979, entro sessanta giorni dall'affidamento della riserva
all'ente delegato, e comunque non oltre centottanta giorni dall'affidamento
della gestione provvisoria alla Capitaneria di Porto di Manfredonia.
Nel regolamento di organizzazione, qualunque sia la forma di gestione prescelta,
dovrà essere prevista l'istituzione di:
un comitato tecnico scientifico con compiti di ausilio all'ente gestore e alla
commissione di riserva;
un collegio dei revisori con funzioni di vigilanza contabile ed amministrativa.
In entrambi i due succitati organismi dovrà essere assicurata adeguata
rappresentanza ai Ministeri dell'ambiente e della marina mercantile e alla
regione Puglia.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 27 dicembre 1989
Roma addì 14 luglio 1989
Il Ministro dell'Ambiente
Rufolo
Il Ministro della Marina Mercantile
Prandini
Registrato alla Corte dei Conti il 17 novembre 1189
Registro n°2 Ambiente, foglio n. 179